Il Consiglio di Stato conferma il rigetto: il GSE vince contro Beghelli Servizi sulla richiesta di certificati bianchi
Pubblicato il: 7/18/2025
Gli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella hanno assistito GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; gli avvocati Ettore Bonaccorsi, Giovanni Battista Conte e Alessandra Mari hanno rappresentato Beghelli Servizi s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 5860/2025 (RG n. 5467/2024), pubblicata il 7 luglio 2025, si è pronunciato sulla controversia tra Beghelli Servizi s.r.l. e GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. L’oggetto della causa era l’impugnazione del provvedimento con cui il GSE aveva rigettato la proposta di progetto e programma di misura (PPPM n. 0195464120316T080) presentata il 18 novembre 2016 da Beghelli ai fini dell’ottenimento dei "certificati bianchi" ex D.M. 28 dicembre 2012.
La vicenda trae origine dall’istanza presentata da Beghelli, in qualità di Energy Service Company, per ottenere gli incentivi sulla base di un intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione in edifici industriali e terziari. Il GSE aveva respinto la domanda con provvedimento del 31 ottobre 2017, rilevando tre motivi principali: l’inquadramento non corretto dell’intervento nella categoria "IPRIV–NEW", la documentazione incompleta (in particolare i calcoli illuminotecnici che non coprivano tutte le aree coinvolte) e l’impossibilità di verificare che l’intervento non avesse già iniziato a generare risparmi energetici prima della presentazione della PPPM. Beghelli aveva contestato tali rilievi, sostenendo la correttezza sia della classificazione dell’intervento sia della documentazione fornita, enfatizzando il ruolo dirimente che avrebbe avuto il collaudo finale dell’impianto come momento di completa realizzazione del progetto.
In primo grado il TAR Lazio, con sentenza n. 7918/2024, aveva già rigettato il ricorso di Beghelli, ravvisando la fondatezza del provvedimento del GSE almeno sotto il profilo del mancato rispetto del requisito temporale imposto dall’art. 6, comma 2, del D.M. 28/12/2012 (che esclude dagli incentivi i progetti che abbiano già generato risparmi prima della presentazione della domanda). Avverso tale esito Beghelli aveva proposto appello, rinnovando le proprie critiche e richiamando anche recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Il Consiglio di Stato, ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali più significativi sul tema, ha ribadito la centralità del principio secondo cui l’onere della prova della mancata produzione di risparmi energetici prima della domanda grava sul proponente. Pur riconoscendo l’esistenza di recenti sentenze più favorevoli a una lettura "dinamica" dei progetti complessi, il Collegio ha ritenuto queste decisioni non applicabili al caso di specie, in quanto riguardavano interventi industriali diversi da quelli proposti da Beghelli, limitati alla sostituzione di corpi illuminanti già funzionanti, per i quali la produzione di risparmi può avvenire anche parzialmente già durante l’implementazione. È stato inoltre confermato che il GSE dispone di un ampio margine di discrezionalità tecnica nella richiesta di documentazione integrativa e nella verifica della conformità delle domande di incentivo.
Nel sottolineare la mancanza di prove "incontrovertibili" in merito alla data di decorrenza dei risparmi energetici, necessarie per accedere al meccanismo dei certificati bianchi, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego adottato dal GSE. La Corte ha anche giudicato legittimo il rigetto sulla base degli ulteriori motivi istruttori (documentazione incompleta e inadeguata classificazione del progetto), chiarendo che, in presenza di più profili ostativi, ne è sufficiente uno solo per sorreggere l’atto amministrativo di diniego.
La decisione comporta per Beghelli Servizi s.r.l. il definitivo rigetto della richiesta di incentivi e della pretesa di risarcimento in forma specifica derivante dal diniego, senza condanna alle spese per il grado d’appello, che sono state compensate a fronte delle peculiarità del caso.