Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Mosaico ottiene il riconoscimento della nuova unità di cogenerazione dal CdS


Pubblicato il: 7/19/2025

Gli avvocati Marco Farina e Stefano Ferla hanno assistito Mosaico S.p.A. Gli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5864/2025 (ricorso n. 8659/2024), si è pronunciato sul contenzioso tra Mosaico S.p.A. e Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., riguardante il riconoscimento dell’accesso al regime di sostegno incentivante previsto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011 per la cogenerazione ad alto rendimento. La vicenda concerneva l’impianto di proprietà Mosaico, denominato “CK69” e ubicato a Chiampo (VI). Il procedimento trae origine dal provvedimento GSE di rigetto della domanda riferita alla produzione 2016, basandosi sulla presunta mancanza del requisito di "nuova unità di cogenerazione" ai sensi della normativa vigente.

La controversia trae le sue radici dall’evoluzione configurativa degli impianti di Mosaico. Inizialmente, il motore endotermico, oggetto di causa, aveva operato in collegamento funzionale con una turbina a vapore preesistente, formando un’unica unità cogenerativa. Tale assetto aveva impedito, già nel 2014, l’ottenimento dei benefici richiesti, perché difforme dai parametri normativi. Dal novembre 2014, il collegamento funzionale veniva meno, e il motore iniziava a operare autonomamente come unità “CK69”. Il GSE aveva però negato l’accesso agli incentivi per il 2016, ritenendo la nuova autonomia non sufficiente a far qualificare l’impianto come nuova unità secondo legge, dal momento che il motore stesso era già stato in servizio in una precedente configurazione.

La decisione impugnata nasceva dal TAR Lazio, che con sentenza n. 15942/2024 aveva respinto il ricorso di primo grado di Mosaico. Il TAR aveva ritenuto che il concetto di "nuova unità" dovesse escludere qualsiasi utilizzo pregresso delle componenti principali e, conseguentemente, aveva aderito all’interpretazione restrittiva del GSE. In precedenza, anche analoghe domande relative a diverse annualità avevano ricevuto risposta negativa dall’ente erogatore degli incentivi.

Davanti al Consiglio di Stato, Mosaico ha sottolineato l’errore nell’interpretazione della normativa di settore, contestando in particolare che la "novità" dell’unità andasse valutata esclusivamente sulla base dell’autonomia funzionale e dell’entrata in esercizio successiva al 7 marzo 2007. Ha inoltre lamentato la non rilevanza di un eventuale utilizzo pregresso delle componenti in una configurazione diversa da quella oggetto di domanda. Il Consiglio di Stato, respinte le eccezioni formali sull’ammissibilità dell’appello sollevate dal GSE (relativamente al formato delle sottoscrizioni digitali degli atti), si è concentrato sulla ratio della disciplina, individuandola nell’autonomia funzionale della nuova unità.

L’elemento dirimente, affermato dal Consiglio di Stato, è stato che la nozione di "nuova unità di cogenerazione" non richiede l’assenza di ogni utilizzo precedente dei componenti principali, bensì la costituzione di un’unità impiantistica autonoma che entri in esercizio ex novo dopo il 7 marzo 2007. Il collegio ha sottolineato come il motore endotermico, dopo la separazione dalla turbina a vapore, costituisse una nuova realtà impiantistica, mai precedentemente incentivata, in linea con i criteri di legge. Pertanto, non vi era motivo per escludere Mosaico S.p.A. dagli incentivi previsti dal D.M. 5 settembre 2011, essendosi la società conformata ai requisiti normativi sia quanto a configurazione che a tempistica di entrata in esercizio.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Mosaico S.p.A., riformando la pronuncia del TAR Lazio. È stato annullato il provvedimento GSE di rigetto e, conseguentemente, spetterà a Mosaico accedere ai benefici previsti per la nuova unità di cogenerazione CK69. Le spese processuali di entrambi i gradi sono state compensate, in ragione della complessità della vicenda. Dal punto di vista economico-giuridico, la sentenza offre un chiarimento rilevante per l’accesso ai regimi incentivanti in materia di cogenerazione, stabilendo che ai fini della "nuova unità" rileva l’autonomia funzionale della configurazione impiantistica e non l’assoluta novità materiale dei singoli componenti.