Consiglio di Stato ribadisce correttezza del calcolo sanzionatorio dell’AGCM
Pubblicato il: 7/19/2025
L’avvocato Fabio Elefante ha rappresentato ICO Industria Cartone Ondulato S.p.A.
Con sentenza n. 5878/2025, pubblicata il 7 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha rigettato il ricorso per ottemperanza proposto da ICO Industria Cartone Ondulato S.p.A. (RG n. 9361/2024), volto a contestare la legittimità della rideterminazione della sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in esecuzione della sentenza n. 689/2023 del medesimo Consiglio.
La vicenda trae origine dal procedimento sanzionatorio I/805, avviato dall’AGCM nel 2017, che ha accertato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Con provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019, l’Autorità ha sanzionato ICO per la sua partecipazione a tale intesa. La società ha impugnato il provvedimento, ottenendo in appello, con la sentenza n. 689/2023, l’annullamento parziale della sanzione, limitatamente alla sua quantificazione, con ordine all’AGCM di procedere a una nuova determinazione secondo criteri di personalizzazione e proporzionalità.
A seguito di tale pronuncia, l’AGCM ha avviato il procedimento I/805L, conclusosi con la delibera n. 31077 del 20 febbraio 2024, con cui la sanzione è stata rideterminata in euro 5.974.258. ICO ha ritenuto che tale rideterminazione violasse o eludesse il giudicato, in quanto fondata su criteri astratti e lineari, privi della personalizzazione richiesta dal Consiglio di Stato. In particolare, la società ha denunciato una sproporzione tra la propria sanzione e quella irrogata ad altre imprese, soprattutto multinazionali, che avrebbero avuto un ruolo più rilevante nell’intesa.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ritenendo che l’AGCM abbia correttamente adempiuto al giudicato. La Sezione ha riconosciuto che l’Autorità ha adottato una “griglia di riferimento” per graduare le sanzioni in base al livello di coinvolgimento delle imprese (pieno, medio, lieve), superando l’appiattimento sul massimo edittale censurato nella precedente sentenza. Tale metodologia, pur standardizzata, è stata ritenuta idonea a garantire un trattamento omogeneo e proporzionato, evitando arbitrii.
La Corte ha inoltre escluso che l’AGCM fosse tenuta ad adottare il criterio proposto da ICO, basato sul rapporto tra sanzione teorica e limite edittale, trattandosi di una valutazione soggettiva non imposta dal giudicato. Analogamente, è stata ritenuta infondata la tesi secondo cui l’assorbimento del motivo relativo alla sostenibilità economica della sanzione nella sentenza n. 689/2023 implicherebbe un obbligo di riduzione fino a una soglia predeterminata. La possibilità di rateizzazione, concessa dall’Autorità, è stata ritenuta sufficiente a garantire l’equilibrio richiesto.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso per ottemperanza, ritenendo che l’AGCM abbia rispettato i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato, e ha compensato le spese di giudizio in considerazione della complessità della vicenda.

