Compass Banca ottiene l’annullamento della maxi-sanzione Antitrust su vendita abbinata di assicurazioni
Pubblicato il: 7/19/2025
Gli avvocati Enrico Adriano Raffaelli, Mario Siragusa, Fausto Caronna ed Elisabetta Teti hanno assistito Compass Banca S.p.A. Gli avvocati Piero Fattori, Antonio Lirosi e Alberto Pera hanno assistito Europ Assistance Italia S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5901/2025 (RG n. 10361/2021), si è pronunciato sull’appello proposto da Compass Banca S.p.A. contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), relativo alla contestazione di una presunta pratica commerciale aggressiva riguardante la vendita abbinata di prodotti assicurativi e finanziari.
La decisione riforma la precedente sentenza del Tar Lazio n. 9516/2021. Il contenzioso trae origine dal provvedimento AGCM n. 28011 del 27 novembre 2019, che aveva irrogato a Compass una sanzione di 4,7 milioni di euro, ravvisando una violazione delle norme sulle pratiche commerciali aggressive.
L’Autorità contestava a Compass la pratica dell’abbinamento forzoso, al momento della stipula dei contratti di finanziamento personale, di polizze assicurative non collegate al credito, ritenendo tale condotta idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore.
Compass aveva presentato varie proposte di impegni, ritenute tuttavia insufficienti dall’AGCM per mancanza di una separazione temporale tra la firma dei due contratti. A seguito della contestazione, Compass aveva impugnato la decisione avanti il Tar Lazio, che aveva respinto il ricorso.
Compass propose dunque appello al Consiglio di Stato, sostenendo in particolare che la vendita abbinata non può di per sé essere qualificata come aggressiva in assenza di molestia o coercizione, e che la decisione dell’AGCM invertiva illegittimamente l’onere della prova.
La questione era stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con sentenza del 14 novembre 2024 ha fornito alcuni chiarimenti essenziali: la vendita simultanea di finanziamenti e polizze non collegati non è di per sé aggressiva o sleale; la previsione di un periodo di riflessione può essere imposta dall’Autorità solo se sono accertati elementi concreti di aggressività e solo se non sono disponibili alternative meno restrittive.
Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello di Compass, ha evidenziato l’assenza nel provvedimento AGCM di prova concreta di un indebito condizionamento della libertà di scelta del consumatore e di una condotta invasiva tale da integrare gli estremi di una pratica aggressiva secondo le norme europee e interne. È stato inoltre sottolineato che il numero esiguo di reclami da parte dei consumatori non risultava sufficiente a dimostrare la sussistenza di un fenomeno diffuso o sistemico.
La decisione del Consiglio di Stato comporta l’annullamento della sanzione milionaria e dei provvedimenti impugnati, con le spese di giudizio compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda. Resta ferma la possibilità per l’AGCM di riavviare la valutazione della questione sulla base dei principi indicati dalla Corte di Giustizia, qualora emergano nuovi elementi concreti di pratiche aggressive o ingannevoli.