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Vantage Group ottiene la riduzione della sanzione AGCM nel caso My Car No Cost


Pubblicato il: 7/21/2025

L’avvocato Giovanni Pesce ha rappresentato Vantage Group s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5904/2025 nel ricorso n. 517/2024, si è pronunciato su una controversia che ha visto coinvolti Vantage Group s.r.l. e le Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) e per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Il ricorso era volto alla riforma della sentenza n. 14968/2023 del TAR Lazio che aveva confermato l’imposizione di una sanzione complessiva di 1.200.000 euro nei confronti di Vantage Group per due pratiche commerciali scorrette relative all’offerta commerciale "My Car No Cost".

La vicenda trae origine dall’operazione commerciale "My Car No Cost" avviata da Vantage Group nel 2015, che prevedeva il reclutamento di "driver" per attività promozionali su automobili acquistate presso concessionari convenzionati. I driver circolavano con veicoli brandizzati e ricevevano rimborsi mensili a copertura delle spese di acquisto, carburante, assicurazione e wrapping, con la promessa di ottenere, al termine del contratto quinquennale, la restituzione di quanto versato e la piena proprietà dell’auto. A partire dal 2018, con l’intervento di varie sanzioni amministrative dei Comuni per violazione del Codice della strada sull’apposizione di pubblicità sulle auto, numerosi driver hanno chiesto la risoluzione dei contratti, facendo emergere diverse criticità esecutive.

L’Agcm, nel 2019, ha contestato due condotte a Vantage Group: la diffusione di informazioni ingannevoli sulla reale gratuità dell’acquisto dell’automobile e la successiva imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali da parte dei consumatori, attraverso la mancata corresponsione dei rimborsi, inadempienze contrattuali e contestazioni pretestuose. Il TAR Lazio ha respinto i motivi di ricorso della società, confermando la sanzione, sulla base della natura ingannevole e aggressiva della pratica e della non sostenibilità del modello di business.

Vantage Group ha proposto appello sostenendo, tra l’altro, la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione del Codice del consumo, la mancata considerazione degli effetti delle sanzioni amministrative locali sulle sorti dell’operazione, l’infondatezza delle accuse di ingannevolezza e aggressività e un’erronea quantificazione della sanzione, sollecitando anche la disapplicazione del cumulo materiale.

Il Consiglio di Stato ha confermato la riconducibilità della fattispecie alla disciplina di tutela del consumatore, osservando che l’offerta era rivolta a un pubblico indistinto comprensivo di consumatori persone fisiche e che i comportamenti censurati rientravano nelle pratiche scorrette e aggressive contemplate dal d.lgs. 206/2005. È stata altresì ritenuta valida la valutazione dell’Agcm circa l’ingannevolezza del messaggio "acquisto a costo zero" e la scorretta modalità di esecuzione dei contratti. Il Collegio ha tuttavia riscontrato l’illegittimità nell’applicazione del cumulo materiale per la quantificazione della sanzione e la mancata considerazione della reale composizione della platea dei destinatari.

In accoglimento parziale dell’appello, il Consiglio di Stato ha rideterminato la sanzione complessiva in 780.000 euro—pari al 65% dell’importo originario—ritenendo l’illegittima applicazione del criterio del cumulo materiale e la necessità di tener conto della quota di soggetti non consumatori tra i destinatari. Le restanti censure sono state rigettate. Le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.