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Provincia del Verbano Cusio Ossola vede confermata la sentenza sul caso Roggia del Maglio


Pubblicato il: 7/21/2025

Gli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger hanno assistito AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.; l'avvocato Umberto Delzanno ha rappresentato la Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Nella controversia registrata al n. 5278/2022, pubblicata l'8 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull'appello presentato da Afv Acciaierie Beltrame S.p.A. contro la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con riferimento all'ordine provinciale di presentazione di un piano di caratterizzazione e avvio della procedura di bonifica ambientale relativa alla cosiddetta Roggia del Maglio e alle aree idraulicamente sottese presso lo stabilimento siderurgico Ex Sisma.

La vicenda trae origine dall'ordinanza del 16 dicembre 2016 con cui la Provincia, sulla base di accertamenti ARPA del 2006 che avevano evidenziato il superamento delle soglie di contaminazione da metalli pesanti e idrocarburi nell’area in esame, impose ad alcune società – tra cui l’odierna appellante – la presentazione di specifiche misure di caratterizzazione e di bonifica. Il procedimento fu avviato dopo un iter istruttorio prolungato, che includeva la sospensione per tavoli tecnici e la ripresa delle attività a seguito di ulteriori approfondimenti sulle responsabilità ambientali delle imprese coinvolte.

Dopo la presentazione e l’approvazione nel 2018 di un piano di caratterizzazione del sito e successivi atti in autotutela, il contenzioso proseguiva innanzi al TAR Piemonte, che con sentenza n. 1109/2021 respingeva la domanda della società, ritenendo provati i presupposti per l’imposizione degli obblighi di bonifica. In appello, AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. sollevava motivi di erronea individuazione delle responsabilità e di incoerenza della sentenza di primo grado.

In data 25 giugno 2025, però, la parte appellante dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, istanza cui aderiva la Provincia, determinando così l’improcedibilità dell’appello secondo i principi giurisprudenziali e gli artt. 34, 35 e 84 del codice del processo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha quindi preso atto che, in mancanza di interesse, la controversia si è spenta senza esaminare ulteriormente nel merito i motivi di gravame.

La decisione ha confermato la sentenza del TAR Piemonte, rendendo definitivo l’obbligo di adeguamento agli atti amministrativi impugnati per quanto non superati dalle iniziative successive. Non sono state disposte condanne alle spese tra le parti, che risultano compensate, mentre per la liquidazione del contributo unificato la parte soccombente è indicata nella società appellante. La pronuncia chiude quindi definitivamente la vicenda giudiziaria tra le parti, consolidando gli effetti giuridici ed economici discendenti dalle ordinanze della Provincia in materia di bonifica ambientale.