Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il TAR Lombardia dà ragione a INWIT su torre 5G nel Parco dei Colli di Bergamo


Pubblicato il: 7/10/2025

Nel procedimento INWIT – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. è stata rappresentata dall’avvocato Domenico Ielo, mentre il Parco regionale dei Colli di Bergamo è stato difeso dall’avvocato Gemma Simolo. Regione Lombardia e il Comune di Ponteranica non si sono costituiti in giudizio.

Con la sentenza n. 630/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Brescia ha accolto il ricorso presentato da INWIT contro il provvedimento che negava l’autorizzazione all’installazione di un’infrastruttura digitale di telecomunicazione in un’area del Parco regionale dei Colli di Bergamo, nel Comune di Ponteranica (BG), confermando che le infrastrutture di telecomunicazione devono essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e hanno un ruolo fondamentale nell’attuazione del principio costituzionale di inclusione sociale.

Il diniego era stato disposto dal Parco dei Colli di Bergamo, nonostante il progetto rientrasse tra quelli previsti dal Piano Italia 5G del PNRR e fosse corredato da misure di mitigazione paesaggistica proposte dalla ricorrente.

La vicenda prende avvio dall’istanza congiunta presentata da INWIT e Vodafone il 7 novembre 2024, volta all’installazione di una stazione radio base nel contesto paesaggistico vincolato del parco. Pur essendo stata predisposta una relazione paesaggistica contenente specifiche soluzioni estetiche per minimizzare l’impatto visivo dell’opera, la Commissione per il Paesaggio del Parco aveva emesso parere negativo in data 12 novembre 2024, giudicando il progetto incoerente con la sensibilità e i valori del luogo. Ne erano seguiti, tra febbraio e marzo 2025, un preavviso di rigetto e quindi l’adottato provvedimento formale di diniego. INWIT aveva contestato sia il profilo urbanistico sia quello paesaggistico, sottolineando l’obbligo di una valutazione equilibrata degli interessi pubblici e privati coinvolti, e la sottoposizione della torre a procedure e limiti di legge nazionali.

La torre di Ponteranica è prevista in esecuzione dal Piano Italia 5G del PNRR, di cui INWIT è capofila e che ha come obiettivo di favorire lo sviluppo della connettività all’avanguardia nelle aree a fallimento di mercato, ovvero non incluse nei normali piani di investimento degli operatori di telecomunicazioni. In particolare, nonostante la presentazione da parte di INWIT, di misure mitigative dell’impatto visivo della torre, nel rispetto dell’ambiente circostante, la Commissione per il Paesaggio del Parco aveva espresso parere contrario, seguito da un diniego formale emesso dal Parco dei Colli di Bergamo.

Prima di approdare al TAR, la vertenza aveva visto la presentazione di pareri tecnici positivi per quanto riguarda gli aspetti ambientali (parere ARPA Lombardia) e l’acquisizione dei nulla osta ENAC in relazione alla sicurezza aerea. La decisione amministrativa negativa si era poggiata sulla disciplina urbanistica locale che vieta nuove installazioni di tralicci per telecomunicazioni su tutto il territorio del Parco e su una motivazione paesaggistica ritenuta difforme rispetto ai valori storici e identitari del sito.

Alla luce del contesto e del bilanciamento di interessi pubblici e privati, la sentenza del TAR ha confermato che nonostante il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco non consenta la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione ai sensi dell’art. 43 comma 4 d. lgs. n. 259 del 2003 (già art. 86, comma 3), queste devono essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria pur restando di proprietà dei rispettivi operatori; e in linea con la giurisprudenza consolidata, le infrastrutture di telecomunicazione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica in quanto la loro presenza capillare è necessaria per assicurare i livelli delle prestazioni che, in ottica di inclusione sociale, l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale.

La sentenza dei giudici amministrativi riconosce quindi il valore sociale delle opere di infrastrutturazione di rete, a sua volta basato su principi costituzionali, e aggiunge che, in ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati, si deve tener conto della funzione servente che queste hanno per lo sviluppo di un’ampia serie di servizi pubblici (per es. nel settore della sanità,, della sicurezza e della giustizia) sempre più dipendenti dalla velocità e dall’efficienza dei servizi di rete. Infine, in continuità con questo orientamento, i giudici aggiungono che la valutazione di impatto paesistico deve considerare sì la componente paesaggistica, ma non può prescindere da un’ineliminabile dimensione sociale.