Telecom Italia ottiene ragione su obbligo di polizza fideiussoria per la posa della fibra ottica
Pubblicato il: 7/21/2025
Gli Avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria hanno rappresentato Telecom Italia S.p.A.; l'Avvocato Francesco Mambrini ha assistito Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.; l'Avvocato Luigi Rossi ha rappresentato il Comune di Santi Cosma e Damiano.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5958/2025 (ricorso n. 4415/2024), ha deciso sul contenzioso tra Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., in presenza del Comune di Santi Cosma e Damiano. Il caso trae origine dal diniego, da parte di Astral, dell’autorizzazione alla posa di infrastrutture di rete e pozzetti per la fibra ottica su un tratto della S.P. 125, per mancata presentazione da parte di Telecom di una polizza assicurativa fideiussoria a garanzia di eventuali costi di ripristino.
La vicenda prende avvio dalla richiesta di Telecom, il 12 ottobre 2023, di autorizzazione per lavori di posa di reti di telecomunicazioni su una strada regionale, respinta da Astral il 24 novembre 2023 con il motivo che l’operatore non aveva prodotto la necessaria polizza fideiussoria. Telecom impugna il diniego presso il TAR Lazio – Sezione di Latina, che accoglie il ricorso ritenendo illegittima la richiesta della polizza. Astral propone quindi appello dinanzi al Consiglio di Stato.
In primo grado, il TAR aveva ritenuto che l’imposizione della polizza fideiussoria da parte di Astral costituisse una violazione dell’art. 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche, qualificando la richiesta come un onere diverso e ulteriore rispetto a quelli consentiti dalla normativa di settore. Nel contempo, Astral aveva sostenuto l’esistenza di una specifica esigenza di tutela del patrimonio viario regionale e la necessità di gestire tempestivamente eventuali ripristini non corretti, sottolineando le differenze rispetto agli enti territoriali.
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull’appello di Astral, ha esaminato la normativa di riferimento e i precedenti giurisprudenziali, confermando la decisione di primo grado. È stata ribadita la portata dell’art. 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche il quale vieta l’imposizione di oneri, canoni o prestazioni diversi da quelli espressamente previsti dal legislatore per la realizzazione di reti di telecomunicazioni. Si è sottolineato che tale principio, di matrice eurocomunitaria, persegue l’uniformità e la non discriminazione tra operatori, escludendo anche forme di fideiussione a garanzia degli obblighi di ripristino. Ne risulta che la richiesta di una polizza fideiussoria ex ante, come posta da Astral, costituisce un onere indebito ai sensi della disciplina vigente.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello proposto da Astral S.p.A., condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio a favore di Telecom, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge. Le spese sono state compensate nei confronti del Comune di Santi Cosma e Damiano. La decisione riafferma il principio di divieto per i gestori stradali di imporre oneri aggiuntivi agli operatori di telecomunicazioni, garantendo un’uniforme applicazione delle regole di settore.

