GSE vede confermato l’annullamento di qualifica IAFR a SUER S.r.l.
Pubblicato il: 7/21/2025
L’avvocato Giovanni Battista Conte ha assistito Sviluppo Utilizzazioni Energie Rinnovabili (SUER) s.r.l.; gli avvocati Fabio Garella e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull’appello proposto da Sviluppo Utilizzazioni Energie Rinnovabili (SUER) s.r.l. contro GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., relativo alla controversia iscritta al n. 3777/2023 RG (sentenza n. 5970/2025, pubblicata il 9 luglio 2025).
L’appello mirava a ottenere la riforma della sentenza n. 3695/2023 del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso avverso l’annullamento, da parte di GSE, del riconoscimento della qualifica IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili) per l’impianto idroelettrico "Campo di Manno" di Sant’Elia Fiumerapido.
La vicenda trae origine dall’istanza, presentata da SUER nel 2006, volta a ottenere la qualifica IAFR per l’impianto idroelettrico oggetto di parziale rifacimento, istanza accolta dal GSE nel 2007. A seguito dell’ultimazione dei lavori e del deposito della documentazione tecnica, tuttavia, nel 2013 il GSE ha avviato il procedimento di annullamento della qualifica, rilevando che non era stata eseguita la completa sostituzione con nuovo macchinario del gruppo turbina-alternatore, come richiesto dalla normativa di settore.
In particolare, secondo GSE, la cassa della turbina Francis non risultava murata nella struttura civile della centrale e, pertanto, avrebbe dovuto essere sostituita, circostanza che invece non si era verificata. SUER ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, sollevando varie censure tra cui violazione di normativa nazionale ed europea sulle fonti rinnovabili, eccesso di potere, travisamento dei fatti e vizi procedimentali.
Il TAR, dopo aver disposto anche una consulenza tecnica universitaria, ha respinto il ricorso reputando infondate le doglianze e confermando la correttezza delle valutazioni di GSE. SUER ha appellato la decisione sostenendo, fra l’altro, l’erronea interpretazione della normativa sul rifacimento parziale degli impianti, l’inapplicabilità dei presupposti invocati dal GSE e lamentando il mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato ha esaminato i motivi dell’appello, ripercorrendo l’esito degli accertamenti tecnici e degli approfondimenti istruttori condotti nei precedenti gradi di giudizio. Dal punto di vista giuridico, la decisione si è incentrata sulle condizioni stabilite dal D.M. 24 ottobre 2005 e dal successivo D.M. 18 dicembre 2008 in materia di riconoscimento del rifacimento parziale degli impianti idroelettrici, che disciplina la possibilità di mantenere parti "murate" delle turbine, escludendo invece il riutilizzo di altri componenti non integrati strutturalmente. Gli accertamenti hanno evidenziato come la cassa della turbina in questione non fosse murata nella struttura civile, rendendo così imprescindibile la sostituzione per poter beneficiare dell’agevolazione.
Il Consiglio di Stato ha chiarito la natura del potere esercitato dal GSE — non come autotutela in senso tecnico, ma come potere di verifica e controllo permanente, volto ad accertare la persistenza delle condizioni per l’attribuzione degli incentivi pubblici. Inoltre, ha ritenuto infondate sia le censure sulle tempistiche del provvedimento, sia l’applicabilità della normativa sopravvenuta e delle misure di decurtazione introdotte ex post. Né è stata ravvisata alcuna responsabilità del GSE nella gestione istruttoria del procedimento.
Alla luce delle risultanze istruttorie e dell’interpretazione della disciplina di riferimento, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di SUER e confermato la legittimità del provvedimento impugnato, sancendo che l’istante non aveva diritto a mantenere la qualifica IAFR né agli incentivi correlati. Conseguentemente è stata respinta anche la domanda risarcitoria proposta dalla società. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

