Il Consiglio di Stato conferma la linea GSE sul rigetto delle RVC
Pubblicato il: 7/22/2025
Claudio Vivani e Simone Abellonio hanno assistito Enel X Advisory Services s.r.l.; Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul contenzioso tra Enel X Advisory Services s.r.l. e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., inerente un provvedimento di rigetto in tema di verifica e certificazione (RVC) relativa a un progetto di efficienza energetica presso l’impianto industriale di Cogne Acciai Speciali s.p.a. di Aosta. Il caso, iscritto al n. 08755/2024 Reg. Ric., trae origine dal provvedimento GSE/P20220011431 del 22 aprile 2022, con cui il GSE aveva negato l’applicazione dell’art. 56, comma 8, del DL 76/2020 richiesto da Enel Si s.r.l. (poi divenuta Enel X Advisory Services s.r.l.) e ritenendo la regola non applicabile ai provvedimenti di rigetto delle RVC.
La vicenda scaturisce dalla richiesta, avanzata da Enel X (in qualità di subentrante a Yousave s.p.a.), di riesame ai sensi delle recenti normative speciali, di un precedente diniego della RVC da parte del GSE. L’istanza nasceva in ragione della previsione normativa contenuta nell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, che tuttavia il GSE ha interpretato come riferita solo a provvedimenti di decadenza dagli incentivi o di annullamento d’ufficio, escludendo i semplici rigetti di RVC.
Il ricorso di Enel X contro il provvedimento GSE è stato respinto dal TAR Lazio con sentenza n. 15354/2024. La società era tornata davanti al Consiglio di Stato per chiedere la riforma di tale sentenza, sostenendo che la disciplina agevolativa dovesse estendersi anche ai dinieghi di RVC, non solo ai provvedimenti di decadenza o annullamento d’ufficio, e lamentando vizi di interpretazione e applicazione della normativa da parte del TAR.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’appello, confermando la lettura restrittiva già espressa dal TAR e dagli orientamenti consolidati di giurisprudenza amministrativa. Gli elementi centrali della risoluzione sono consistiti nel riconoscere che la disciplina speciale prevista dall’art. 56, comma 8, del DL 76/2020, in quanto di carattere eccezionale e finalizzata a sanatoria, si applica esclusivamente ai provvedimenti di annullamento d’ufficio e decadenza dall’incentivo già riconosciuto, non potendo essere estesa analogicamente ai rigetti delle RVC, che hanno una natura autonoma e non incidono ex se sull’intero rapporto giuridico di incentivazione.
La decisione definitiva è il rigetto dell’appello di Enel X Advisory Services s.r.l., con conferma del provvedimento adottato dal GSE. Sul piano economico e giuridico, ciò esclude la possibilità di riesame e quindi il riconoscimento degli incentivi tramite RVC per il progetto in questione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia.

