Aptar Italia ottiene il riconoscimento di nuova unità di cogenerazione dal Consiglio di Stato
Pubblicato il: 7/22/2025
Gli avvocati Mario Mariano e Luigi Pesce hanno assistito Aptar Italia S.p.A.; gli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul contenzioso tra Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e Aptar Italia S.p.A. relativo al riconoscimento della qualifica di nuova unità di cogenerazione ad alto rendimento (CAR). La sentenza, pubblicata il 9 luglio 2025 (n. 5974/2025, ric. n. 5931/2023), fa seguito all’appello promosso da GSE contro la decisione del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di Aptar Italia per l’annullamento del diniego di accesso agli incentivi per cogenerazione.
La vicenda trae origine dall’installazione, da parte di Aptar Italia, di un nuovo impianto di cogenerazione a gas naturale, entrato in esercizio nel 2011 e inizialmente riconosciuto da GSE come unità di cogenerazione ad alto rendimento, con relativa ammissione agli incentivi. Successivamente, Aptar Italia ha provveduto alla sostituzione dell’impianto, richiedendo il riconoscimento della qualifica di CAR e l’accesso ai cosiddetti "certificati bianchi" per l’anno 2021. Tuttavia, con provvedimento del 22 dicembre 2022, GSE ha respinto la domanda, sostenendo che l’impianto rappresentasse un ammodernamento dell’unità precedente e non una nuova unità, presupposto necessario per l’accesso al regime di sostegno.
Aptar Italia ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 6596/2023 del 17 aprile 2023 ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e riconoscendo la natura di nuova unità all’impianto realizzato dalla società. In particolare, il TAR ha osservato che la nuova installazione fosse una costruzione integralmente diversa rispetto al precedente impianto, sia per dimensioni che per potenza elettrica, evidenziando la totale dismissione del vecchio impianto risultante anche dalla documentazione fotografica prodotta.
GSE ha proposto appello sostenendo la violazione della normativa di settore, in particolare del D.M. 5 settembre 2011 e degli atti applicativi, ritenendo che la nuova unità fosse in realtà un rifacimento non conforme ai requisiti temporali di esercizio previsti (almeno dodici anni). Secondo GSE, la continuità di ubicazione non poteva qualificare come nuova la realtà impiantistica oggetto della richiesta di incentivo.
Il Consiglio di Stato ha esaminato la normativa di riferimento, evidenziando la differenza tra rifacimento e nuova unità di cogenerazione, e ritenendo che in presenza di una sostituzione integrale dopo demolizione e dismissione del precedente impianto si ha una soluzione di continuità che consente di qualificare come "nuova" l’unità, a prescindere dall’ubicazione. Viene inoltre richiamata giurisprudenza conforme che valorizza la discontinuità funzionale e dimensionale degli impianti.
Con la sentenza n. 5974/2025, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di GSE riconoscendo la natura di nuova unità all’impianto di Aptar Italia e confermando l’accesso agli incentivi richiesti per il 2021. GSE è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Aptar Italia per euro 3.000 oltre oneri e accessori.

