Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

GSE ottiene conferma dal Consiglio di Stato nella disputa sugli incentivi idroelettrici


Pubblicato il: 7/22/2025

Gli avvocati Angelo Crisafulli, Giorgia Romitelli e Anna Mazzoncini hanno rappresentato Enel Produzione S.p.A., mentre gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5979/2025 (RG n. 1225/2024), si è pronunciato sull’appello proposto da Enel Produzione S.p.A. contro il Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A., relativamente al riconoscimento degli incentivi per energia elettrica prodotta da impianto idroelettrico sito in località Santa Caterina, Auronzo di Cadore. L'appellante ricorreva per la riforma della decisione del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 111/2024, che aveva già respinto le pretese di Enel.

La vicenda origina dalla richiesta, avanzata da Enel al GSE ai sensi del d.m. 6 luglio 2012, per ottenere il riconoscimento degli incentivi relativi a energia elettrica prodotta da impianto che Enel qualificava come “ad acqua fluente” e non “a serbatoio”. Il GSE, in fase istruttoria, aveva richiesto chiarimenti tecnici sull’impianto e, al termine del procedimento, aveva accolto solo parzialmente l’istanza di Enel, riconoscendo l’accesso agli incentivi ma qualificando però l’impianto come "ad accumulo". Ne è seguito il ricorso al TAR e, in seguito al rigetto da parte del giudice amministrativo di primo grado, quello al Consiglio di Stato.

Il primo giudice aveva escluso che l’impianto potesse essere qualificato "ad acqua fluente" secondo le previsioni del d.m. 6 luglio 2012 e rigettato le doglianze sull’insufficienza della motivazione da parte del GSE, ritenendo che la decisione amministrativa fosse adeguatamente giustificata. La decisione veniva impugnata da Enel per una errata interpretazione delle norme e delle definizioni di settore, oltre che per asserite violazioni procedurali.

Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto, rilevando che la classificazione degli impianti idroelettrici e la disciplina sugli incentivi per impianti ad acqua fluente va interpretata in modo restrittivo. Il Collegio ha precisato che la presenza di un invaso e la provenienza del flusso d’acqua da una diga portano fisiologicamente a una continuità del flusso, circostanza non compatibile con la tipologia "a acqua fluente" come disciplinata dalle norme richiamate dal GSE. Ha inoltre evidenziato che le caratteristiche dell’impianto non permettono la qualificazione richiesta da Enel, richiamando anche propri precedenti (sentenza n. 5098/2023) e valorizzando il rinvio alla terminologia UNIPEDE prevista dal d.m. 2012.

Sotto il profilo giuridico, la Sezione non ha accolto le censure sulla violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, ritenendo in ogni caso la questione irrilevante nel caso di specie, dato il carattere vincolato del provvedimento e la normativa applicabile nel tempo.

Il Consiglio di Stato, rigettando l’appello di Enel Produzione S.p.A., ha confermato la qualificazione "ad accumulo" dell’impianto, escludendo l’accesso agli incentivi previsti per gli impianti "ad acqua fluente". Ha inoltre condannato Enel Produzione S.p.A. al pagamento delle spese del grado di giudizio, fissandole in 4.000 euro oltre accessori di legge.