GSE prevale sul calcolo dei Certificati Verdi di Enel Produzione
Pubblicato il: 7/22/2025
Gli avvocati Angelo Crisafulli, Giorgia Romitelli e Anna Mazzoncini hanno assistito Enel Produzione S.p.A.; gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5980/2025 pubblicata il 9 luglio 2025 (RG n. 8728/2023), si è pronunciato sull’appello proposto da Enel Produzione S.p.A. contro Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. La controversia riguardava la richiesta di annullamento del provvedimento del GSE del 14 aprile 2017 relativo all’esito dell’attività di verifica sull’impianto ibrido a carbone e biomassa “SULCIS 2” di Portoscuso, che aveva determinato la presunta emissione di 42.911 Certificati Verdi in eccesso per il periodo 2006-2014 e la conseguente richiesta di rimborso pari a € 3.671.045,42.
La vicenda ha origine dal regime incentivante per l’impianto in questione, beneficiario sia del prezzo di cessione CIP 6/92 per una quota di energia, sia di Certificati Verdi (CV) per la produzione in eccesso, in base a qualificazione rilasciata nel 2005 e convenzione stipulata tra Enel Produzione e GSE nel 2008. A seguito di verifica condotta ex art. 42 d.lgs. 28/2011, GSE contestava il criterio con cui Enel aveva calcolato l’energia incentivata, sostenendo che il computo doveva avvenire su base oraria e non annuale come da prassi della società.
Il TAR Lazio (sentenza n. 12641/2023) aveva già respinto il ricorso di Enel ritenendo corretta la posizione di GSE. Secondo il TAR, la convenzione tra le parti non consentiva di distinguere le modalità di calcolo in base alla tipologia di incentivo, sancendo il criterio del computo orario come unico applicabile. Enel Produzione proponeva quindi appello, articolando tre motivi: errata interpretazione della normativa e della convenzione, violazione del legittimo affidamento, e intervenuta prescrizione quinquennale per una parte dei certificati.
Il Consiglio di Stato ha rigettato, punto per punto, le doglianze dell’appellante. In particolare, ha ritenuto che la convenzione tra Enel Produzione e GSE richiamava esplicitamente il calcolo orario per la determinazione dell’energia incentivabile, senza ammesso deroghe su base annua per i Certificati Verdi. Inoltre, ha escluso che via sia stata violazione del legittimo affidamento, richiamando precedenti giurisprudenziali secondo cui i controlli di GSE rientrano nei poteri ordinari di verifica e non in atti di autotutela, e che i benefici diventano definitivi solo dopo verifica amministrativa. Infine, quanto alla prescrizione, ha stabilito essere applicabile il termine decennale previsto per la ripetizione dell’indebito, poiché i benefici maturano soltanto dopo controllo e non sono legati a periodicità annuale.
Il giudizio si è concluso con il rigetto integrale dell’appello: Enel Produzione è stata condannata a rimborsare al GSE spese di giudizio per € 4.000 oltre accessori di legge. La decisione ribadisce la centralità della ricostruzione letterale del contratto e delle verifiche amministrative periodiche, garantendo al GSE la legittimità nel recupero di incentivi percepiti in eccesso.

