Agcom ottiene conferma delle sanzioni contro General Logistics Systems
Pubblicato il: 7/23/2025
L’avvocato Massimo Giordano ha assistito General Logistics Systems Italy S.p.A.
Il contenzioso tra General Logistics Systems Italy S.p.A. (GLS) e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) con il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato oggetto della sentenza n. 5989/2025 (RG n. 6747/2024) del Consiglio di Stato, depositata il 9 luglio 2025.
La controversia prendeva le mosse dall’impugnazione, da parte della società, della deliberazione AGCOM n. 323/19/CONS del 18 luglio 2019, con la quale venivano contestate infrazioni in materia di trasparenza e informazione ai clienti da parte dei fornitori di servizi postali.
La vicenda trae origine dai controlli effettuati dall’Agcom volti a verificare il rispetto delle Carte dei Servizi disposte con la delibera 413/14/CONS. L’Autorità aveva rilevato, a carico di GLS, la mancata pubblicazione sul sito internet di informazioni quali prezzi e standard di qualità dei servizi, modulistica per conciliazione e per la risoluzione delle controversie, recapiti per l’assistenza clienti, e lo schema riassuntivo degli indennizzi in caso di disservizi. Tali omissioni sono state considerate una condotta unitaria che ha determinato l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, con la quantificazione di una sanzione complessiva di 200.000 euro. A seguito di ciò, GLS ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la cartella di pagamento e le comunicazioni successive AGCOM e MEF correlate al pagamento e alla richiesta di rimborso di somme già versate.
In primo grado il TAR Lazio, con sentenza n. 8585/2024, aveva respinto il ricorso principale di GLS, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione. L’appellante ha quindi proseguito in appello davanti al Consiglio di Stato, deducendo una pluralità di motivi sia in punto di merito che sulla determinazione della sanzione e la giurisdizione.
L’esame compiuto dal Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni della Direttiva comunitaria e della disciplina nazionale (d.lgs. 261/1999, delibera AGCOM 413/14/CONS) impongono obblighi informativi e di trasparenza a carico di tutti gli operatori postali, senza eccezioni legate a particolarità organizzative quali la presenza di una rete in franchising. L’obbligo di pubblicare in modo chiaro e accessibile le condizioni dei servizi, la modulistica e garantire un servizio di assistenza telefonica gratuito sono prescrizioni vincolanti, cui GLS non aveva adempiuto secondo quanto accertato dall’Autorità e condiviso dal Collegio. Tamponati i tentativi dell’appellante di giustificare le proprie carenze mediante la struttura organizzativa e il sistema di rinvio tramite link alle informazioni AGCOM, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la posizione dell’Autorità, secondo cui la normativa pretende un’informazione immediata.
Parimenti, è stata confermata l’interpretazione secondo cui anche il servizio di assistenza telefonica deve essere fornito gratuitamente, in quanto previsto in modo implicito e necessario dalla combinazione delle norme di settore. Sul piano sanzionatorio, la Corte ha ritenuto adeguata e proporzionata la determinazione dell’importo, sottolineando come siano state correttamente prese in considerazione la gravità delle violazioni e le condizioni economiche della ricorrente. Non sono stati riconosciuti margini per la riduzione della sanzione, né per l’affidamento tutelabile circa la presunta doverosità di un avviso preventivo da parte dell’Autorità in caso di criticità nella Carta dei Servizi.
Analogamente, il Collegio ha escluso che nel settore postale trovino applicazione istituti propri delle comunicazioni elettroniche, qual è la procedura di accettazione degli impegni, e respinto ogni questione circa la disciplina del riparto di giurisdizione sulle cartelle di pagamento.
La decisione finale è di rigetto dell’appello proposto da GLS contro la sentenza di primo grado, con la condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge, in favore delle amministrazioni vittoriose. La sentenza conferma così la piena legittimità dell’operato sanzionatorio di Agcom anche sul fronte dei presidi di tutela degli utenti nel settore dei servizi postali.

