GSE ottiene la conferma dell'inammissibilità della domanda risarcitoria di un'impresa del biogas
Pubblicato il: 7/23/2025
L’avvocato Germana Cassar ha assistito Ronchi Energy Farm di Patrizia Mora. Gli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso numero 6078 del 2024 presentato dall’impresa individuale Ronchi Energy Farm di Patrizia Mora contro Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., per la riforma della sentenza n. 8992/2024 del T.A.R. Lazio.
Il giudizio verteva sulla domanda di condanna del GSE al risarcimento dei danni derivanti da presunti illegittimi provvedimenti amministrativi che avevano disposto la decadenza dell’impresa dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, annullati in precedenza in sede giudiziaria.
La vicenda trae origine dall’ispezione effettuata da ARPA sull’impianto di produzione di energia elettrica da biogas gestito dall’impresa Ronchi Energy Farm, la quale aveva rilevato discrepanze tra le biomasse impiegate e quelle indicate nel progetto autorizzato dal Comune di Correggio. A seguito della segnalazione dell’ARPA, nel dicembre 2015 il GSE aveva adottato i provvedimenti di decadenza e di richiesta di restituzione integrale degli incentivi erogati.
Dopo un infruttuoso riesame amministrativo, l’impresa propose ricorso al T.A.R. Lazio per annullare i provvedimenti e ottenere il risarcimento dei danni, presentando successivi ricorsi per motivi aggiunti contro atti dell’ARPA e dello stesso GSE. Con sentenza n. 12690/2017, il T.A.R. Lazio aveva accolto parzialmente il ricorso della società, annullando i provvedimenti di decadenza dagli incentivi, ma respingendo la domanda risarcitoria per carenza di precise allegazioni sul danno subito.
L’impresa, ritenendo ingiusta tale esclusione, ha proposto un nuovo ricorso che è stato respinto in primo grado dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 8992/2024. Il Tribunale aveva rilevato l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo al GSE e la mancanza di nesso causale tra il comportamento dell’Amministrazione e il danno lamentato.
In appello, Ronchi Energy Farm insisteva sulla sussistenza degli elementi della responsabilità risarcitoria, contestando le valutazioni del T.A.R. Il GSE, costituitosi in giudizio, ha eccepito tra l’altro il divieto di bis in idem, dato che la questione sul risarcimento era stata già definita con sentenza passata in giudicato.
Il Consiglio di Stato ha accolto quest’ultima eccezione, ritenendo inammissibile la domanda risarcitoria in quanto già proposta e respinta – pur con motivazione diversa – nella precedente sentenza del T.A.R. n. 12690/2017, la quale aveva acquisito efficacia di giudicato tra le stesse parti, per lo stesso oggetto e con identica causa petendi. Elemento decisivo per la risoluzione della controversia è stato riconosciuto nel divieto del bis in idem, oltre al principio per cui il risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere richiesto contestualmente all’impugnazione dell’atto lesivo, non potendo essere reiterato su pretesi distinti danni che costituiscono, in realtà, conseguenze della medesima lesione.
Il Consiglio di Stato ha così dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, anche l’appello, con compensazione delle spese processuali. La decisione preclude ogni ulteriore azione risarcitoria tra le stesse parti per i medesimi fatti, sancendo la definitività della questione in ambito giurisdizionale.

