Risparmio Energetico Srl ottiene l’annullamento del provvedimento GSE sui certificati bianchi
Pubblicato il: 7/23/2025
L’avvocata Anna Maria Desiderà ha assistito Risparmio energetico s.r.l. Gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sulla controversia tra Risparmio energetico s.r.l., una ESCO (Energy Service Company), e il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a., relativa all’annullamento d’ufficio dell’approvazione di tre richieste di verifica e controllo (RVC) preordinate al rilascio dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), noti anche come "certificati bianchi". La vicenda, iscritta al n. 7827/2024 R.G., trae origine da un provvedimento assunto dal GSE il 1 marzo 2018 (prot. GSE/P20180015925), che ha annullato le precedenti determinazioni favorevoli alla società.
Il contenzioso è originato dalle istanze presentate da Risparmio energetico s.r.l. tra maggio e agosto 2016, aventi ad oggetto la verifica dei risparmi energetici conseguenti a specifici interventi; tali istanze erano state accolte, ma successivamente, nel 2018, il GSE ha avviato un procedimento di annullamento d’ufficio, chiedendo ulteriore documentazione che attestasse, tra l’altro, la posizione dei clienti beneficiari, la conformità degli interventi e il mantenimento dei requisiti previsti dalle norme vigenti. La società, non avendo fornito riscontro a tali richieste, si è vista annullare le approvazioni, provvedimento che ha poi impugnato dinanzi al TAR Lazio.
In primo grado, con sentenza n. 13521/2024 del 4 luglio 2024, il TAR ha respinto il ricorso di Risparmio energetico s.r.l., ritenendo che il GSE avesse solo esercitato il proprio potere di controllo rispetto ai requisiti per l’accesso agli incentivi e che la mancanza della documentazione giustificasse il provvedimento impugnato. Il TAR ha inoltre ritenuto insussistente un legittimo affidamento della società e non rilevante la nuova normativa sopravvenuta.
La causa è giunta in appello avanti al Consiglio di Stato, che ha esaminato i diversi motivi sollevati da Risparmio energetico s.r.l., tra cui l’asserita nullità della sentenza del TAR per motivazione apparente e la violazione degli istituti di autotutela rispetto al diverso regime della decadenza. L’elemento giuridico centrale per la decisione del Consiglio di Stato è consistito nell’applicazione dei principi consolidati in tema di distinzione tra decadenza e autotutela: solo in presenza di falsità nei documenti o della sopravvenuta carenza dei requisiti si può procedere alla decadenza, mentre, in assenza di tali presupposti, ogni revoca delle precedenti approvazioni configura un’ipotesi di autotutela. In questo secondo caso sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di fornire un’adeguata motivazione, specie ove il privato abbia maturato un legittimo affidamento per effetto della precedente attività amministrativa.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento del GSE integrasse un annullamento d’ufficio (autotutela) e non una decadenza, poiché non erano state contestate né falsità né sopravvenienze rilevanti, ma solo carenze documentali riferite a obblighi non esistenti al tempo della domanda. Pertanto, risulta assente una motivazione sufficiente, mancando l’indicazione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti originari di accoglimento delle RVC: da qui l’accoglimento dell’appello e l’annullamento del provvedimento GSE.
La sentenza del Consiglio di Stato, dunque, riforma quella di primo grado, accoglie il ricorso originario della società e annulla il provvedimento del GSE. Sono compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, considerando la relativa novità delle questioni trattate. Restano salve le eventuali richieste di restituzione degli incentivi, che non costituiscono oggetto di un autonomo provvedimento nell'ambito della pronuncia.

