Servizi Tecnici B. e G. ottiene l’annullamento del provvedimento GSE sui certificati bianchi
Pubblicato il: 7/23/2025
L’avvocata Pierina Buffoli ha rappresentato Servizi Tecnici B. e G. s.r.l.; gli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella hanno assistito Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5999/2025 pubblicata il 9 luglio 2025 (RG 7803/2024), si è pronunciato sul complesso contenzioso tra la società Servizi Tecnici B. e G. s.r.l., in qualità di Energy Service Company (ESCO), e il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.
La società aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio (sez. V, n. 13519/2024), che aveva respinto la domanda di annullamento del provvedimento con cui il GSE aveva annullato d’ufficio l’approvazione di quattro richieste di verifica e controllo (RVC) funzionali al rilascio dei titoli di efficienza energetica, noti anche come “certificati bianchi”.
La vicenda affonda le sue radici nelle istanze presentate dalla società tra dicembre 2013 e maggio 2014, con cui venivano chiesti la verifica e la certificazione dei risparmi energetici afferenti ad interventi disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 e dalle linee guida per l’energia e il gas. Sulla base di tali istanze, il GSE aveva dapprima accolto le richieste e riconosciuto la conformità dei progetti, salvo poi, nel 2018, avviare un procedimento di annullamento d’ufficio delle decisioni di accoglimento, facendo leva sulla presunta mancanza di documentazione integrativa necessaria. Questo aveva condotto nel giugno 2018 all’emissione del provvedimento di annullamento e, successivamente, alla richiesta di restituzione dei certificati già percepiti dalla società. Il TAR, nel 2024, aveva respinto il ricorso ESCO, ritenendo che il provvedimento del GSE non costituisse un atto di autotutela, bensì fosse espressione del potere ordinario di verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi. Di conseguenza, aveva escluso l’applicazione del termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e aveva sostenuto la legittimità dell’azione restitutoria avviata dal GSE.
Il Consiglio di Stato, investito della questione, ha ribaltato l’impostazione del primo giudice, condividendo invece la tesi della società ricorrente. La Sezione ha rilevato che il provvedimento di annullamento d’ufficio adottato dal GSE non si configurava come mera decadenza per difetto originario dei requisiti, ma integrava un vero e proprio esercizio del potere di autotutela. È stato ritenuto decisivo il fatto che la contestazione riguardasse una pretesa carenza documentale rispetto a quanto non contestato e già valutato positivamente in sede di approvazione originaria delle RVC, in presenza di affidamento ingenerato nel privato. La decisione individua come fattore determinante per la soluzione del caso la natura del provvedimento GSE, la distinzione tra autotutela e decadenza amministrativa e, in particolare, la tutela dell’affidamento del privato sorto dopo il riconoscimento originario del diritto. È stato altresì valorizzato il fatto che non fossero emerse falsità o dichiarazioni non veritiere a carico della ESCO né carenze sopravvenute, ma semplicemente una richiesta di documentazione non prevista dalla normativa vigente all’epoca della domanda di incentivo.
Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto il ricorso in appello, annullando il provvedimento GSE del 28 giugno 2018 e riformando la sentenza di primo grado. Restano assorbite le ulteriori doglianze, mentre la domanda di risarcimento è stata respinta, non ravvisandosi ulteriori pregiudizi oltre al ripristino del diritto ai certificati. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, alla luce della novità delle questioni e della soccombenza reciproca. Sul piano economico, la decisione consente alla società di non restituire i certificati bianchi eventualmente già percepiti e di conservare i relativi benefici, con effetti immediati sul rapporto incentivante.

