GSE vede confermato il rigetto sul riconoscimento CAR a Vinavil
Pubblicato il: 7/24/2025
Gli avvocati Emilio Sani e Laura Giovanna Squinzi hanno assistito Vinavil S.p.A.; gli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull’appello iscritto al n. 3149/2023, promosso da Vinavil S.p.A. contro il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) e il Ministero dello sviluppo economico. Il giudizio ha origine dal ricorso della società volto a ottenere la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 1738/2023, che aveva confermato il diniego del riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) per uno stabilimento, nonché la conseguente esclusione dall’assegnazione dei certificati bianchi per l’anno 2014.
La vicenda trae origine dall’installazione, nel 2009, di un impianto di cogenerazione nello stabilimento Vinavil, che per gli anni 2010-2013 aveva già ottenuto il riconoscimento CAR e l’ammissione ai certificati bianchi secondo il DM 5 settembre 2011. Nel 2015 la società richiedeva il riconoscimento CAR anche per il 2014, evidenziando tuttavia un malfunzionamento della strumentazione di misura del gas che aveva reso necessario il ricorso a un metodo indiretto per il calcolo delle produzioni. Il GSE ha riscontrato motivi ostativi all’uso di tale metodo e ha avviato una verifica estesa anche agli anni pregressi. Dopo sopralluogo e successive controdeduzioni della società, il GSE nel febbraio 2016 annullava tutti i benefici riconosciuti per gli anni 2010-2013 e negava la qualifica per il 2014. Seguivano diversi ricorsi: uno relativo agli anni 2010-2013, approdato anch’esso al Consiglio di Stato, e il presente, concernente la posizione per il 2014.
La sentenza impugnata del TAR Lazio del gennaio 2023 aveva respinto il ricorso di Vinavil, ritenendo legittima la valutazione del GSE e compensando le spese. Da qui l’appello al Consiglio di Stato, incentrato prevalentemente sull’erronea applicazione delle norme regolanti la misurazione e sulle conseguenze del malfunzionamento degli apparati di misura.
Il Consiglio di Stato ha valutato puntualmente le disposizioni citate dalla società, in particolare l’art. 11 DM 5 settembre 2011 e il punto 8 dell’allegato 2, escludendo che trovassero applicazione nel caso di meri errori di rilevazione dovuti a malfunzionamento, ritenuti come rientranti nella responsabilità stessa dell’operatore. L’organo giudicante ha inoltre chiarito come la normativa consenta al GSE di negare i benefici ove vi sia discrepanza tra i dati dichiarati dall’operatore e la situazione reale, indipendentemente dalle cause che hanno portato a tale difformità.
Sul piano giuridico, gli elementi decisivi sono stati la corretta interpretazione dell’art. 11, comma 3 e 4, del DM 5 settembre 2011 e dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011, da cui discende la potestà non solo di verifica da parte del GSE ma anche di decadenza dai benefici in presenza di dati non coincidenti con la realtà effettuale. L’addebito oggettivo relativamente al cattivo funzionamento degli strumenti di misura, il mancato utilizzo del rapporto energia/calore di default e la piena attribuzione della responsabilità in capo alla parte privata hanno condotto alla conferma della reiezione dei benefici.
Il Consiglio di Stato ha dunque respinto integralmente l’appello di Vinavil S.p.A., confermando il diniego dei certificati bianchi e della qualifica CAR per il 2014. Non sono state poste spese di soccombenza, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della novità di molte delle questioni trattate. Permangono per l’azienda effetti economici negativi legati alla perdita del diritto agli incentivi per l’annualità contestata, nonché la conferma della discrezionalità tecnica e amministrativa riconosciuta al GSE in sede di verifica delle domande di incentivazione energetica.