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Regione Lombardia prevale sui tetti di spesa sanitaria per prestazioni di bassa complessità


Pubblicato il: 7/24/2025

Gli avvocati Vincenzo Lamastra, Daniele Raiteri e Giovanni Francesco Nicodemo hanno assistito Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A. L’avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena ha rappresentato Regione Lombardia.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato sull’appello proposto da Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A. contro Regione Lombardia, identificato al n. 4129/2022 R.G., per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 623/2022. Nel procedimento sono stati coinvolti anche Casa di Cura Igea S.p.A., Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, questi ultimi non costituitisi in giudizio.

La vicenda trae origine dalle determinazioni della Regione Lombardia, che, a partire dal 2017, hanno disposto una riduzione delle somme riconosciute alle strutture private convenzionate per le prestazioni sanitarie di bassa complessità erogate a pazienti residenti fuori regione. In particolare, il Policlinico di Monza contestava la regressione tariffaria lineare del 10%, applicata senza effettuare una verifica puntuale sui comportamenti dei singoli operatori e senza premiare quelli che avevano già contenuto la tipologia di spesa oggetto di revisione. Secondo la parte appellante, la misura risultava irragionevole perché generalizzata e adottata senza un’adeguata istruttoria, incidendo negativamente anche sugli operatori virtuosi.

Il primo grado si era concluso con il rigetto dei ricorsi da parte del TAR Lombardia, che aveva ritenuto legittime le decisioni regionali in quanto espressione di potere autoritativo relativo al controllo e contenimento della spesa pubblica in ambito sanitario, senza obbligo specifico di motivazione. Avverso questa decisione, Policlinico di Monza aveva proposto appello, deducendo errori in diritto, con riferimento ai principi di ragionevolezza, buon andamento, imparzialità dell’azione amministrativa e obbligo di motivazione.

Il Consiglio di Stato ha analizzato dettagliatamente il complesso quadro normativo e regolamentare alla base delle riduzioni contestate. Ha ritenuto che le delibere regionali impugnate rappresentino attuazione di obblighi normativi nazionali e linee-guida definite dalla Conferenza delle Regioni, in attuazione dei principi di spending review e con l’obiettivo di contenere la spesa pubblica sulle prestazioni di minore complessità per i pazienti extra-regione. È stato ritenuto legittimo il ricorso al taglio lineare, sia in quanto previsto nei contratti stipulati dalle parti, sia in quanto misura generalizzata e priva di valenza sanzionatoria rivolta agli operatori sanitari virtuosi. La struttura delle riduzioni, secondo il giudice amministrativo, non incide su diritti soggettivi in modo arbitrario e corrisponde a scelte amministrative conformi alle previsioni legislative.

La sentenza ha quindi confermato la legittimità della regressione tariffaria e la conformità delle delibere regionali alle norme di legge e ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica e tutela della salute. L’appello è stato rigettato, con condanna del Policlinico di Monza al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Lombardia, quantificate in 4.000 euro. La decisione rafforza la linea delle amministrazioni pubbliche regionali sulla gestione dei tetti di spesa sanitaria anche nelle relazioni con le strutture private accreditate, chiarendo i limiti della discrezionalità amministrativa in presenza di vincoli normativi di settore.