Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

GSE si conferma vincente sul riconoscimento dei Certificati Bianchi


Pubblicato il: 7/24/2025

L’avvocato Emilio Sani ha rappresentato Energiainrete S.p.A.; gli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.

Con cinque sentenze pubblicate il 10 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha rigettato integralmente gli appelli proposti da Energiainrete S.p.A. contro il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., confermando la legittimità dei provvedimenti di rigetto e annullamento delle richieste di verifica e certificazione (RVC) per l’accesso ai certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica – TEE). Le decisioni, registrate con i numeri di protocollo 06019/2025 (n. reg. ric. 6245/2024), 06020/2025 (n. reg. ric. 6246/2024), 06021/2025 (n. reg. ric. 4733/2024), 06023/2025 (n. reg. ric. 6941/2024) e 06024/2025 (n. reg. ric. 4734/2024), hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento dei TEE presuppone una correlazione diretta tra il progetto di efficientamento energetico e i clienti finali beneficiari.

La vicenda si articola in due filoni principali. Il primo riguarda il rigetto di nuove richieste di certificazione per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp, presentate da Energiainrete tra il 2016 e il 2017. Il secondo concerne l’annullamento in autotutela di RVC già accolte, con conseguente richiesta di restituzione dei TEE già erogati. In entrambi i casi, il GSE ha motivato i provvedimenti sulla base della mancata dimostrazione che l’energia prodotta fosse destinata a clienti finali, come richiesto dalla normativa di settore e dalla scheda tecnica 7T.

Energiainrete ha contestato l’interpretazione restrittiva del concetto di “usi finali” di energia, sostenendo che anche l’energia immessa in rete o destinata alla vendita dovrebbe essere considerata utile ai fini del risparmio energetico. Ha inoltre denunciato l’illegittimità dei chiarimenti operativi del GSE del 17 marzo 2017, ritenuti innovativi e privi di base normativa, nonché la violazione del principio di proporzionalità nella richiesta di restituzione dei TEE.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure, ritenendo infondati i motivi di gravame. In particolare, ha chiarito che l’intero impianto normativo – dal d.lgs. n. 79/1999 al d.m. 28 dicembre 2012 – è orientato a incentivare interventi che generino risparmi energetici presso i clienti finali, e che la correlazione tra progetto e utenza finale è un requisito strutturale del sistema dei certificati bianchi. I chiarimenti del GSE sono stati ritenuti atti interpretativi e non innovativi, coerenti con la normativa primaria e secondaria.

Quanto alla possibilità di approvazione parziale delle RVC, il Consiglio ha rilevato che le richieste presentate da Energiainrete avevano carattere unitario e non consentivano una valutazione frazionata. La scelta di accorpare impianti con caratteristiche diverse in un’unica istanza ha comportato, in caso di carenze documentali o di requisiti, la decadenza dell’intero progetto.

In merito alla restituzione dei TEE, è stato confermato che il GSE ha correttamente applicato i criteri di valorizzazione previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza, utilizzando i prezzi medi di mercato in assenza di dati specifici. È stata inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020 e del comma 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, in quanto le difformità riscontrate derivavano da documentazione non veritiera o incompleta.

Le cinque sentenze, tutte pronunciate nella camera di consiglio del 27 maggio 2025, hanno quindi confermato la legittimità dell’operato del GSE, respingendo gli appelli di Energiainrete S.p.A. e disponendo la compensazione delle spese di lite in considerazione della particolarità delle questioni trattate.