Nessun obbligo di autotutela per Azienda Zero: confermata l’aggiudicazione a Dussmann
Pubblicato il: 7/24/2025
Gli avvocati Giuseppe Morbidelli, Orsola Cortesini e Matteo Anastasio hanno assistito Dussmann Service s.r.l. Gli avvocati Cristiana Carpani e Franco Mastragostino hanno rappresentato il Consorzio Stabile Cmf. L’avvocato Nicola Creuso ha affiancato Azienda Zero.
Con sentenza n. 6034/2025, pubblicata il 10 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio Stabile Cmf contro la sentenza del TAR Veneto n. 182/2025, confermando la legittimità della decisione di Azienda Zero di non procedere in autotutela all’annullamento dell’aggiudicazione del Lotto 3 della gara per i servizi di pulizia e sanificazione, già assegnato a Dussmann Service S.r.l.
La vicenda trae origine da una procedura di gara indetta nel 2020 da Azienda Zero per l’affidamento di servizi a ridotto impatto ambientale presso le strutture sanitarie del Veneto. Il Lotto 3, relativo all’ULSS 3 “Serenissima”, era stato aggiudicato a Dussmann. Dopo la definizione di un primo contenzioso che aveva confermato la legittimità dell’aggiudicazione, il Consorzio Cmf ha presentato un’istanza di autotutela, sostenendo che Dussmann avrebbe dovuto essere esclusa per una grave irregolarità fiscale, emersa in altra procedura in Lombardia.
Azienda Zero ha avviato un procedimento di verifica, ma lo ha archiviato con nota del 17 settembre 2024, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla conservazione dell’aggiudicazione. Tra le motivazioni: il decorso del termine annuale per l’autotutela, la conferma giudiziale della legittimità dell’aggiudicazione, la natura e l’entità contenuta del debito fiscale (una sanzione di 18.000 euro), e l’assenza di una falsa dichiarazione rilevante.
Il Consorzio ha impugnato l’archiviazione dinanzi al TAR, sostenendo che l’autotutela fosse doverosa, che la violazione fiscale integrasse una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, e che l’omessa dichiarazione da parte di Dussmann costituisse una falsa rappresentazione dei fatti, tale da giustificare l’annullamento anche oltre i termini ordinari. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Ha ribadito che l’autotutela è espressione di discrezionalità amministrativa e che l’istanza del Consorzio non poteva generare un obbligo giuridico di provvedere. Anche in presenza di dichiarazioni non veritiere, l’annullamento d’ufficio non è mai automatico, ma richiede una valutazione dell’interesse pubblico, che nel caso di specie è stata congruamente motivata.
Il Collegio ha inoltre sottolineato che la violazione fiscale contestata, pur formalmente rilevante, era di entità modesta rispetto al valore dell’appalto (22 milioni di euro) e che il debito era stato estinto nel 2022. Ha ritenuto legittimo che l’Amministrazione abbia tenuto conto dell’ordinanza n. 7518/2024 del Consiglio di Stato, che aveva sollevato dubbi di costituzionalità sull’automatismo espulsivo previsto dall’art. 80, comma 4, in casi analoghi.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello principale del Consorzio Stabile Cmf e dichiarato improcedibili gli appelli incidentali proposti da Dussmann e da Azienda Zero. Il Consorzio è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000 in favore di ciascuna parte costituita.