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Pulinet Servizi ottiene conferma definitiva nell’appalto pulizie USL Emilia-Romagna


Pubblicato il: 7/24/2025

Gli avvocati Cristiana Carpani, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo hanno assistito il Consorzio Stabile CMF. L’avvocato Alessandro Lolli ha rappresentato Intercent-ER - Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici. L’avvocato Piero Costantini ha rappresentato Pulinet Servizi S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 6035/2025 (ricorso n. 2231/2025), si è pronunciato su una complessa controversia legata all'affidamento annuale dei servizi di pulizia per le Aziende USL di Bologna e Ferrara, aggiudicati tramite gara indetta da Intercent-ER, agenzia della Regione Emilia-Romagna. La lite ha avuto come protagonisti il Consorzio Stabile CMF, capogruppo di un RTI, Intercent-ER, la Regione Emilia-Romagna, le Aziende USL di Bologna e Ferrara, e la società Pulinet Servizi S.r.l., seconda classificata nella gara. La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte del Consorzio Stabile CMF dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dapprima in favore di un diverso RTI, e successivamente, a seguito dell’esclusione di quest’ultimo da parte della stazione appaltante, in favore di Pulinet Servizi S.r.l.

Al centro del ricorso risiedeva la contestazione, inerente al lotto 1 della gara, della valutazione attribuita dalla commissione di gara all’offerta tecnica di Pulinet e, in particolare, al tema dell’impiego di "panni monouso" (usa e getta) per le pulizie nelle sale operatorie e aree a bassa carica microbica secondo il Capitolato Tecnico. Secondo CMF, Pulinet avrebbe dichiarato l’utilizzo di panni ricondizionabili tramite lavatrice, in violazione della lex specialis che per dette aree imponeva l’uso di panni monouso. Il TAR Emilia-Romagna, con sentenza n. 507/2024, aveva ritenuto le doglianze infondate, giudicando conforme l’offerta di Pulinet e rigettando il ricorso principale. L’appello del Consorzio Stabile CMF al Consiglio di Stato (sentenza n. 9817/2024) aveva reiterato le stesse censure sulla valutazione della conformità tecnica dell’offerta Pulinet.

Il Consiglio di Stato, in quell’occasione, aveva confermato il giudizio del TAR, evidenziando che la non univocità delle clausole di gara in tema di "monouso" non giustificava l’esclusione o la penalizzazione dell’operatore e sottolineando che la relazione tecnica serve ad illustrare l’organizzazione del servizio e non la conformità ai minimi di legalità – presunta in assenza di dichiarazioni difformi o espressamente contrarie. Si concludeva quindi per la legittimità del punteggio attribuito e la regolarità dell’aggiudicazione a Pulinet. Avverso la sentenza n. 9817/2024, CMF ha proposto ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che la pronuncia sarebbe viziata da "errore di fatto" ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa percezione del contenuto degli atti di causa, in particolare dell’Allegato n. 5 al Capitolato Tecnico. CMF sosteneva che la Commissione, attribuendo il massimo punteggio alla soluzione tecnica di Pulinet, avrebbe ignorato l’obbligo di uso di panni usa e getta nelle aree critiche e che ciò fosse frutto di un abbaglio percettivo da parte del Collegio, errore ritenuto decisivo per l’esito del ricorso stesso.

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza oggetto della presente, ha rigettato integralmente il ricorso per revocazione, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla precisa individuazione dei confini dell’errore revocatorio: esso deve consistere unicamente in una svista materiale immediatamente rilevabile, non in errori di valutazione o di interpretazione degli atti sottoposti, e deve concernere un fatto non controverso e non oggetto di motivazione espressa.

Nel caso di specie, secondo la Terza Sezione, le censure di CMF attengono in realtà ad un errore nell’interpretazione delle clausole di gara e delle dichiarazioni tecniche, non ad un abbaglio percettivo rispetto al contenuto oggettivo degli atti. Il passaggio relativo all’ambiguità della lex specialis su "panni monouso" era stato peraltro considerato solo come argomento incidentale nella motivazione complessiva della sentenza impugnata e non rivestiva carattere decisivo.

La pronuncia dispone dunque il definitivo consolidamento dell’aggiudicazione dell’appalto in favore di Pulinet Servizi S.r.l., dichiarando improcedibile anche il ricorso incidentale presentato da quest’ultima. Il Consorzio Stabile CMF viene condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre accessori per ciascuna parte costituita.

Sul piano giuridico, questa sentenza rafforza il principio secondo il quale l’errore revocatorio va limitato ai soli casi di macroscopica svista materiale e che le valutazioni interpretative suffragate dalla motivazione offerta dal giudice rimangono insindacabili in questa sede di gravame.