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Il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’Azienda USL Toscana Sud-Est: inammissibile l’accesso agli atti richiesto da Ipsen e Otsuka


Pubblicato il: 7/25/2025

Gli avvocati Alberto Colombo e Roberto Damonte hanno assistito Azienda USL Toscana Sud-Est. L’avvocato Riccardo Francalanci ha rappresentato Ipsen S.p.A. e Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 6037/2025 (ricorso n. 534/2025), si è pronunciato su un contenzioso promosso da Azienda USL Toscana Sud-Est contro Ipsen S.p.A. e Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l., in tema di accesso agli atti amministrativi relativi alla deliberazione della Regione Toscana (D.G.R. n. 192 del 26 febbraio 2024). La decisione impugnava la sentenza del TAR Toscana n. 1514/2024 che aveva accolto il ricorso delle società farmaceutiche.

La vicenda aveva origine dalle istanze di accesso agli atti con cui Ipsen e Otsuka chiedevano all’Azienda USL la documentazione riguardante i provvedimenti istruttori adottati in applicazione della D.G.R. sopra citata. La normativa in questione fissava nuovi obiettivi prescrittivi per le aziende del Servizio Sanitario Regionale, coinvolgendo direttamente principi attivi commercializzati dalle società ricorrenti.

In primo grado, il TAR aveva accolto le richieste delle imprese sulla base della nota dell’USL Toscana Sud-Est del 20 settembre 2024, ritenendo che da essa si potesse presumere l’esistenza di ulteriori documenti attuativi della delibera regionale e, quindi, riconoscendo il diritto di accesso agli atti richiesti.

Nell’esame del gravame promosso dall’USL, il Consiglio di Stato ha ricostruito i fatti rilevando che la nota del 20 settembre 2024 si limitava a descrivere l’invio della D.G.R. ai dipartimenti clinici senza fare menzione di documenti attuativi ulteriori. L’USL aveva formalmente negato l’esistenza degli atti richiesti dalle società e queste non avevano fornito concreti elementi in senso contrario. Il Collegio ha precisato che la prova della materiale esistenza del documento amministrativo è presupposto necessario per l’ostensione, richiamando la normativa e la giurisprudenza consolidata.

Al centro della motivazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che né la natura programmatica della D.G.R. né analoghi riscontri forniti da altre aziende sanitarie toscane potessero costituire idonea prova circa l’esistenza, presso l’USL appellante, di ulteriori provvedimenti attuativi suscettibili di accesso. In assenza di atti concretamente esistenti, la richiesta delle società farmaceutiche è stata dichiarata inammissibile.

La sentenza ha così accolto l’appello dell’Azienda USL Toscana Sud-Est, dichiarando inammissibili i ricorsi di Ipsen e Otsuka e disponendo la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. La pronuncia conferma che al diritto di accesso agli atti amministrativi si accompagna il necessario presupposto dell’esistenza materiale dei documenti richiesti, la cui dimostrazione compete al richiedente.