Il Consiglio di Stato dà ragione ad AMA e Regione Lazio: respinto il ricorso di Pontina Ambiente sui sovraccosti del TMB di Albano
Pubblicato il: 7/25/2025
L’Avvocato Damiano Lipani, insieme agli Avvocati Francesca Sbrana e Jacopo Polinari, ha assistito la società AMA S.p.a.; gli Avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani hanno difeso la società Pontina Ambiente S.r.l.; l’Avvocato Teresa Chieppa ha rappresentato la Regione Lazio.
Con la sentenza n. 6057/2025, pubblicata l’11 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha accolto gli appelli proposti da AMA S.p.a. (ricorso n. 8372/2023 R.G.) e dalla Regione Lazio (ricorso n. 8553/2023 R.G.), riformando integralmente la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione V, n. 3903/2023, che aveva annullato il provvedimento regionale di diniego alla revisione tariffaria richiesta dalla società Pontina Ambiente S.r.l. per il servizio di trattamento rifiuti svolto presso l’impianto TMB di Albano Laziale nel periodo 25 gennaio 2013 – 7 gennaio 2014.
La vicenda trae origine dalla diffida commissariale del 15 gennaio 2013, con cui, in piena emergenza rifiuti nella provincia di Roma, il Commissario straordinario nominato dal Ministero dell’Ambiente aveva imposto alla Pontina Ambiente di ricevere i rifiuti urbani provenienti da Roma Capitale e altri enti, nei limiti della capacità autorizzata dell’impianto. La società, adempiendo alla diffida, ha trattato oltre 36.000 tonnellate di rifiuti, ricevendo il corrispettivo previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, ha successivamente richiesto alla Regione Lazio il rimborso di ulteriori costi sostenuti, pari a circa 976.000 euro, ritenendo che l’attività svolta fosse straordinaria e non rientrasse nell’alea ordinaria coperta dalla tariffa.
La Regione ha respinto l’istanza con la determinazione n. 170023 del 26 marzo 2018, rilevando che i sovraccosti dichiarati non superavano la soglia del 10% prevista dall’art. 7 del decreto commissariale n. 15/2005 per l’attivazione della procedura di revisione tariffaria. Il T.A.R., in prima istanza, aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che l’attività imposta dalla diffida fosse eccezionale e che i costi aggiuntivi dovessero essere valutati al di fuori della soglia ordinaria del 10%, in quanto derivanti da un obbligo straordinario imposto dall’amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato tale impostazione, affermando che, pur trattandosi di un obbligo imposto da un provvedimento autoritativo, l’attività si è svolta nei limiti della capacità autorizzata dell’impianto e, pertanto, rientra nell’alea ordinaria prevista dalla normativa. La soglia del 10% costituisce un limite oggettivo e non superato nel caso di specie, essendo i sovraccosti pari a circa 931.000 euro su un costo complessivo di oltre 12 milioni di euro. Non è possibile, secondo il Collegio, distinguere tra alea ordinaria e straordinaria in assenza di una norma che lo consenta. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per la revisione tariffaria richiesta.
La sentenza ha quindi respinto il ricorso di primo grado proposto da Pontina Ambiente, condannando quest’ultima al pagamento delle spese processuali in favore di AMA S.p.a. e della Regione Lazio, liquidate in 6.000 euro per ciascuna parte. Le spese nei confronti delle amministrazioni statali sono state compensate, in considerazione della loro posizione di non opposizione.
La decisione del Consiglio di Stato si fonda su un’interpretazione rigorosa del quadro normativo vigente in materia di revisione tariffaria, riaffermando il principio secondo cui anche le prestazioni imposte da provvedimenti emergenziali devono rispettare i limiti e le condizioni previste dalla disciplina generale, salvo diversa previsione normativa.

