Il Consiglio di Stato annulla l’aggiudicazione per Malagrotta: accolto l’appello del raggruppamento Castiglia
Pubblicato il: 7/26/2025
L’Avvocato Saverio Sticchi Damiani, con gli Avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, ha assistito le società Castiglia s.r.l., Ecotherm s.r.l., General Smontaggi s.p.a. e Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l.; l’Avvocato Paolo Galante ha difeso le società Nico s.r.l., Ireos s.p.a. ed Ecologica s.p.a.; l’Avvocato Biagio Giliberti ha rappresentato la società 3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a.
Giunge a decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, il contenzioso riguardante la procedura di affidamento dell’appalto integrato per la copertura della discarica di Malagrotta, la realizzazione di impianti di emungimento e trattamento percolato e la captazione del biogas (CIG 9929395BF5), per un importo di oltre 123 milioni di euro. Il giudizio, iscritto al n. 2540/2025 RG, vede come protagonisti il raggruppamento Castiglia (Castiglia s.r.l., Ecotherm s.r.l., General Smontaggi s.p.a., Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l.), il raggruppamento Nico (Nico s.r.l., Ireos s.p.a. e Ecologica s.p.a.), la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale stazione appaltante, e la società 3ti Progetti Italia – Ingegneria Integrata s.p.a.
Al centro della vicenda l’aggiudicazione della commessa, formalizzata con decreto 386 del 10 ottobre 2024 in favore del raggruppamento Nico, che aveva superato il raggruppamento Castiglia, secondo classificato. Dopo istanza di accesso agli atti e successive contestazioni circa la regolarità delle offerte e i punteggi attribuiti, il R.T.I. Castiglia ha impugnato l’aggiudicazione prima davanti al TAR Campania, poi, dichiarata l’incompetenza, al TAR Lazio. La società Nico ha proposto ricorso incidentale e si è costituita anche 3ti Progetti, terza graduata, con diversi interventi ad opponendum e ad adiuvandum.
Il TAR Lazio con sentenza 2325/2025 aveva dichiarato inammissibili gli interventi della terza classificata, respinto il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese. Da qui il doppio appello davanti al Consiglio di Stato: il raggruppamento Castiglia ha insistito sulla necessità di esclusione della Nico per vizi della sottoscrizione dell’offerta e sull’errata attribuzione di punteggio, riproponendo la domanda di risarcimento, mentre l’RTI Nico ha eccepito la fondatezza della sua aggiudicazione e, in via subordinata, la posizione in graduatoria di Castiglia rispetto ai requisiti di legalità.
Punto decisivo della controversia è stato il provato difetto di sottoscrizione digitale da parte di tutti i componenti del raggruppamento aggiudicatario Nico, richiesta a pena di esclusione dalla normativa e dal disciplinare di gara sia per l’offerta tecnica che per quella economica. Il Consiglio di Stato ha puntualmente analizzato i documenti prodotti e le regole della lex specialis, accertando l’incapienza della documentazione presentata dalla Nico. Altro snodo chiave ha riguardato il criterio sul possesso delle certificazioni di legalità e qualità: i giudici hanno stabilito che i relativi punteggi sono attribuibili solo se tutti i componenti del raggruppamento li posseggono, e dunque al raggruppamento Castiglia andavano sottratti i punti indebitamente riconosciuti.
Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata l’11 luglio 2025, ha accolto il ricorso del raggruppamento Castiglia, dichiarando l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della Nico e dell’atto di approvazione della graduatoria limitatamente ai dodici punti del criterio C. L’annullamento, tuttavia, non comporta la caducazione del contratto già stipulato tra l’amministrazione e la Nico, in forza della disciplina emergenziale di settore: la decisione incide solo ai fini dell’eventuale giudizio risarcitorio, il cui diritto è stato espressamente riservato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra tutte le parti.