INPS vince sul FIS le grandi aziende escluse dall'assegno per causali straordinarie
Pubblicato il: 7/26/2025
L’avvocato Adalberto Perulli ha assistito Abramo Customer Care S.p.A. in amministrazione straordinaria. Gli avvocati Dario Marinuzzi, Mauro Sferrazza, Gino Madonia, Massimo Boccia Neri e Vincenzo Stumpo hanno rappresentato l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Con sentenza n. 6078/2025, pubblicata l’11 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto l’appello proposto da Abramo Customer Care S.p.A. in amministrazione straordinaria, confermando la legittimità del provvedimento dell’INPS – Direzione Provinciale di Catanzaro, prot. n. INPS.2203.16/02/2022.0026041, con cui era stata rigettata l’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale (FIS) per il periodo 17 gennaio – 17 luglio 2022, presentata dalla società con causale “crisi aziendale con continuazione di attività”.
La decisione si fonda su un’interpretazione sistematica della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, in particolare del d.lgs. n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021 e dal d.l. n. 4/2022. Il Consiglio ha ritenuto corretta la posizione dell’INPS, secondo cui i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, come Abramo, rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e non possono accedere al FIS per causali straordinarie, ma solo per quelle ordinarie.
La società appellante aveva sostenuto che la modifica normativa avesse esteso l’accesso al FIS anche per causali straordinarie, ma il Collegio ha chiarito che tale estensione riguarda esclusivamente i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti. Inoltre, ha evidenziato che Abramo era già stata ammessa alla CIGS con decreto ministeriale n. 1023 del 16 giugno 2022, per un periodo sostanzialmente coincidente con quello richiesto per il FIS, rendendo priva di interesse concreto la domanda originaria.
Il Consiglio ha anche escluso la violazione del principio di legittimo affidamento, rilevando che l’INPS aveva pubblicato la circolare esplicativa n. 18/2022 prima della presentazione dell’istanza e che l’accettazione informatica della domanda non poteva generare un’aspettativa giuridicamente tutelabile. Parimenti, è stata ritenuta infondata la censura relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, trattandosi di provvedimento vincolato e conforme alla normativa.
Infine, il Collegio ha respinto anche la doglianza sulla carenza di motivazione, ritenendo il provvedimento dell’INPS sufficientemente argomentato e fondato su riferimenti normativi pertinenti. La censura relativa alla violazione dell’art. 38 Cost. è stata parimenti rigettata, in quanto la tutela assistenziale è stata comunque garantita mediante l’ammissione alla CIGS.
La sentenza, che conferma quella del TAR Calabria n. 12/2023, si inserisce nel quadro di una giurisprudenza attenta alla coerenza sistematica degli strumenti di sostegno al reddito e alla corretta applicazione delle regole di accesso agli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla distinzione tra causali ordinarie e straordinarie e alla dimensione occupazionale delle imprese.

