ARES Sardegna legittimamente esclude un concorrente: il Consiglio di Stato conferma la centralità della dichiarazione sull’occupazione giovanile e femminile
Pubblicato il: 7/26/2025
Mauro Barberio e Stefano Porcu hanno assistito FC Genetics Service S.r.l. Unipersonale. Paola Trudu ha rappresentato ARES Sardegna.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 6091 del 2025 (RG n. 5253/2025), pubblicata l’11 luglio 2025, ha deciso sul ricorso proposto da FC Genetics Service S.r.l. Unipersonale contro ARES Sardegna, in relazione all’esclusione da una gara europea indetta per la fornitura di sistemi di monitoraggio centralizzato e servizi annessi destinati al servizio sanitario regionale della Sardegna. Oggetto della controversia è la procedura CIG B5B0967B9A e B5B0968C6D.
La società ricorrente era stata esclusa dalla procedura per non aver rispettato la prescrizione, prevista sia dal disciplinare di gara che dall’art. 47, comma 4, d.l. n. 77/2021, che imponeva di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie riservata a giovani e una quota pari al 30% riservata a donne. Tale obbligo andava dichiarato a pena di esclusione; il disciplinare escludeva, inoltre, la possibilità di sanare l’omissione tramite soccorso istruttorio. FC Genetics Service aveva impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Sardegna, che con sentenza n. 595/2025 aveva respinto il ricorso.
Secondo quanto ricostruito negli atti, la vicenda nasce dalla mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione d’impegno alle assunzioni in favore di giovani e donne, richiesta come requisito indispensabile dell’offerta. Questo adempimento era previsto dalla lex specialis di gara e il TAR, confermato ora dal Consiglio di Stato, aveva ritenuto corretta la scelta della stazione appaltante di escludere l’operatore economico inadempiente, rilevando che la clausola sull’obbligo assunzionale era compatibile con la natura dell’appalto.
FC Genetics Service, appellando la sentenza di primo grado, aveva sostenuto che l’obbligo dichiarativo avrebbe dovuto essere operativo solo in caso di assunzioni realmente necessarie e che, comunque, la mancata presentazione del documento era dovuta a mero errore materiale, evidenziando di aver predisposto la dichiarazione nei termini. L’appello chiedeva anche di ritenere sanabile l’omissione tramite soccorso istruttorio. ARES Sardegna si è opposta all’accoglimento.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la normativa e la lex specialis richiedono di valutare la legittimità della clausola in base alle caratteristiche oggettive dell’appalto e non sulla base delle concrete esigenze organizzative del singolo concorrente. In particolare, l’obbligo dichiarativo opera salvo che sia oggettivamente esclusa la necessità di nuove assunzioni. Il Collegio ha escluso la possibilità di fare ricorso al soccorso istruttorio, dal momento che la dichiarazione in domanda costituisce requisito essenziale dell’offerta — di conseguenza la sua mancanza non è sanabile, ai sensi dell’art. 101 d.lvo n. 36/2023.
La decisione ha confermato il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e la sentenza del TAR Sardegna, respingendo integralmente l’appello di FC Genetics Service. Le spese del giudizio di appello sono state compensate tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni affrontate. Dal punto di vista economico e giuridico, la pronuncia consolida il principio di stretta osservanza della disciplina di gara e delle prescrizioni dichiarative, rafforzando il ruolo del requisito dichiarativo in tema di finalità sociali negli appalti pubblici.