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Bufalini prevale sul bando dei parcheggi pubblici di Livorno


Pubblicato il: 7/28/2025

Gli avvocati Pietro Cavasola e Marco Iannacci hanno assistito Saba Italia S.p.A.

Con sentenza n. 6115/2025, pubblicata l’11 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha respinto l’appello proposto da Saba Italia S.p.A. avverso la sentenza n. 276/2025 del TAR Toscana, confermando l’illegittimità dell’aggiudicazione alla stessa Saba della concessione di un’area demaniale marittima nel porto di Livorno, destinata a parcheggio pubblico a pagamento.

La vicenda ha origine dalla procedura comparativa indetta dall’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione, a seguito della scadenza della concessione quadriennale precedentemente affidata alla società Bufalini. La procedura, finalizzata all’individuazione del soggetto in grado di garantire la più proficua utilizzazione dell’area, prevedeva l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti riservati all’offerta tecnica e 30 all’offerta economica.

All’esito della gara, Saba si era classificata prima con 79 punti (49 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), superando Bufalini, che aveva ottenuto 76,01 punti (56 per l’offerta tecnica e 20,01 per l’offerta economica). Tuttavia, il TAR ha accolto il ricorso di Bufalini, ritenendo erronea l’attribuzione del medesimo punteggio (24 punti) a entrambe le concorrenti per il sub-criterio A.1-B, relativo ai servizi offerti all’utenza in termini di agevolazioni tariffarie per la sosta.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, rilevando che la tariffa oraria base proposta da Bufalini (0,50 euro) era significativamente inferiore a quella di Saba (1,50 euro), e che tale differenza non era compensata, se non in casi marginali, dalle agevolazioni e scontistiche offerte da Saba. Il Collegio ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio differenziato, in quanto la proposta di Bufalini risultava più vantaggiosa per l’utenza, in linea con lo spirito del bando, volto a garantire l’accessibilità del parcheggio a residenti, pendolari e turisti.

Il Consiglio ha inoltre respinto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, confermando che la procedura non rientrava tra quelle soggette al rito speciale appalti, trattandosi di una concessione di bene demaniale regolata dal Codice della Navigazione. Ha altresì escluso che il TAR si sia sostituito alla Commissione nella valutazione tecnica, avendo solo ipotizzato scenari alternativi per verificare l’interesse a ricorrere della società Bufalini.

L’appello incidentale proposto da Bufalini è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio sono state poste in solido a carico di Saba e dell’Autorità, per un importo complessivo di 4.000 euro.