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Eco-Bat B.V. ottiene il rimborso del credito d’imposta dividendi in Cassazione


Pubblicato il: 7/16/2025

Gli Avv.ti Giuseppe Zizzo, Chiara Sozzi e Claudio Lucisano hanno assistito Eco-Bat B.V.

La controversia oggetto della sentenza della Corte di Cassazione civile, Sezione Quinta, n. 18215/2025, ha visto contrapposte Eco-Bat B.V. (già Quexco B.V.), società di diritto britannico, e l’Agenzia delle Entrate. Il contenzioso trae origine dal silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria in merito all’istanza di rimborso presentata dalla società inglese. L’istanza riguardava la metà del credito d’imposta sui dividendi distribuiti dalla controllata italiana Eco-Bat S.p.A. in favore della capogruppo britannica, con riferimento agli anni 2002 e 2003, sulla base dell’art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni (L. 329/1990).

La vicenda origina dall’interpretazione e dall’applicazione del meccanismo di rimborso del credito d’imposta sui dividendi, in presenza di rapporti madre-figlia tra società italiane e britanniche. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso della contribuente, conclusione confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione e, con sentenza n. 10792/2016, la Corte accoglieva alcuni motivi ricorso, con particolare riferimento alla qualità di beneficiario effettivo dei dividendi e alla corretta applicazione dell’art. 10 della Convenzione, rinviando la decisione al giudice di merito.

A seguito della ripresa del procedimento, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con sentenza n. 257/2018, ribaltava i primi giudizi di merito, accogliendo l’appello dell’Ufficio e negando il rimborso alla società. Il giudice del rinvio aveva ritenuto che i certificati rilasciati dall’autorità inglese attestavano solo l’astratta soggezione a imposta, senza esprimere se un’imposta fosse stata effettivamente pagata sui dividendi. Secondo questo orientamento, mancava dunque la prova di una duplicazione di imposta.

Contro la sentenza della CTR la società britannica promuoveva ricorso in Cassazione, articolando sei motivi. La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia per tardività. Esaminando nel merito i primi due motivi, la Cassazione ha riconosciuto come consolidato il principio giurisprudenziale per cui, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, ai fini del rimborso è necessario che i dividendi concorrano alla formazione della base imponibile nel Regno Unito, essendo sufficiente l’astratta soggezione all’imposta e non anche il pagamento effettivo di una specifica tassa. La Corte ha osservato che non vi è alternatività assoluta tra il riconoscimento dell’esenzione da ritenuta ex direttiva madre-figlia e il credito d’imposta convenzionale, ma occorre verificare in concreto la neutralità fiscale del trattamento.

La decisione della Corte di Cassazione ha dunque cassato la sentenza della CTR dell’Abruzzo, accogliendo l’originario ricorso della Eco-Bat B.V. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione ha deciso la causa nel merito, riconoscendo il diritto della società al rimborso richiesto. Sul piano economico, ciò comporta il riconoscimento in capo al soggetto estero del credito d’imposta per i dividendi percepiti; giuridicamente, consolida l’interpretazione secondo cui è sufficiente che tali somme concorrano all’imponibile nello Stato di residenza per l’accesso ai benefici convenzionali. Le spese dell’intero giudizio, data la particolarità delle questioni trattate, sono state integralmente compensate tra le parti.