Telecom Italia ottiene il riconoscimento degli interessi sul rimborso IRAP
Pubblicato il: 7/17/2025
Gli avvocati Livia Salvini e Giovanni Panzera Da Empoli hanno assistito Telecom Italia S.p.A.
Il contenzioso vede coinvolti Telecom Italia S.p.A., ricorrente assistita dagli avvocati Livia Salvini e Giovanni Panzera Da Empoli, contro l’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato. La questione trae origine dal mancato riconoscimento degli interessi sul rimborso IRAP, relativamente agli anni d’imposta 2004-2007, in seguito all’istanza presentata da Telecom l’11 dicembre 2009. L’atto impugnato è la sentenza n. 4581/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il credito in oggetto era stato ceduto da Telecom a Mediocredito Italiano, successivamente incorporato in Intesa San Paolo, rimasta intimata nel giudizio.
La vicenda nasce a seguito della mancata deduzione dall’IRES del 10% dell’IRAP per gli esercizi dal 2004 al 2007, deduzione poi riconosciuta dal D.L. 185/2008. Telecom Italia aveva ricevuto il rimborso del capitale, salvo una differenza per il 2005, reclamando poi anche gli interessi, ritenuti dovuti dalla data di versamento. Dopo la cessione del credito a Mediocredito Italiano, la domanda di rimborso degli interessi residui e la contestazione della modalità di calcolo degli stessi hanno condotto la società attraverso vari gradi di giudizio.
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto la domanda di Telecom, riconoscendo il rimborso ma fissando la decorrenza degli interessi dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008. La CTR della Lombardia ha confermato tale interpretazione, portando Telecom a ricorrere in Cassazione. L’Agenzia delle Entrate si è opposta, mentre Intesa San Paolo non ha partecipato attivamente al giudizio.
La Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento in materia, si è soffermata sulla natura compensativa degli interessi maturati sui crediti d’imposta. La Cassazione ha sottolineato che la funzione degli interessi è quella di reintegrare il contribuente della diminuzione patrimoniale subita sin dal momento del versamento e ha ribadito che la decorrenza va individuata secondo quanto previsto dall’art. 44 d.P.R. 602/1973, ovvero dalla data del versamento, con esclusione del primo semestre (il cosiddetto semestre “bianco”). Viene così esclusa la tesi che posticipava la decorrenza degli interessi all’entrata in vigore della norma agevolativa.
La Cassazione ha accolto il ricorso di Telecom Italia, cassando la sentenza della CTR Lombardia e disponendo il rinvio al giudice di appello, che dovrà anche provvedere sulle spese. La pronuncia conferma il diritto di Telecom al riconoscimento degli interessi compensativi calcolati dalla data di esborso dell’imposta non dovuta. Sul piano economico, la sentenza incide sul dovuto a titolo di accessori per il periodo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 185/2008, con rilevanti implicazioni per la disciplina dei rimborsi tributari.

