Agenzia delle Dogane ottiene ragione sulla decadenza biennale per il rimborso delle accise
Pubblicato il: 7/19/2025
Gli avvocati Livia Salvini e Davide De Girolamo dello studio Salvini e Soci hanno assistito Edison s.p.a.
La controversia, iscritta al n. 22754/2023 del ruolo generale, vedeva opposte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, e Edison s.p.a., assistita dagli avvocati Livia Salvini e Davide De Girolamo, in relazione ad una domanda di rimborso dell’accisa agevolata sul gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica presso la centrale di San Quirico (PR) della società Edison. L’oggetto della lite riguardava la decorrenza del termine di decadenza biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/95 (TUA). La sentenza in esame è la n. 18801/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata il 9 luglio 2025.
L’origine della vicenda si colloca il 29 agosto 2008, quando Edison s.p.a. presentò all’Agenzia delle Dogane richiesta di rimborso per accisa versata, per complessivi euro 221.823,12, relativamente al periodo 1° marzo 2005 – 31 maggio 2007. Edison sosteneva l’indebito pagamento dell’accisa in virtù dell’applicazione della Direttiva 2003/96/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE nella sentenza C-226/07, che prevedeva l’esenzione dall’accisa per i prodotti energetici usati nella produzione di energia elettrica. Di fronte al silenzio-rifiuto dell’Agenzia, Edison propose ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Parma. L’Agenzia contestò la tempestività dell’istanza, eccependo la decadenza per i versamenti anteriori al biennio precedente alla domanda, nonché la mancata prova della non traslazione dell’accisa su terzi.
In primo grado la CTP di Parma accolse parzialmente il ricorso di Edison, riconoscendo il diritto al rimborso solo per i pagamenti effettuati dal 29 agosto 2006 al 31 maggio 2007, considerata la decadenza biennale a partire dalla data di ogni singolo versamento. In secondo grado, la Corte di giustizia tributaria dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 624/13/2023, estese il riconoscimento del diritto al rimborso anche per tutto il 2006, ritenendo che il termine biennale dovesse decorrere dalla data della dichiarazione annuale dei consumi, presentata da Edison nel febbraio 2007.
Il nodo centrale del giudizio riguardava l’individuazione del dies a quo della decadenza ex art. 14, comma 2, TUA: se decorrere dalla data dei singoli versamenti di accisa, trattandosi di pagamento indebito ab origine, o dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo (tesi seguita dalla Corte di appello tributaria). La Cassazione, richiamando giurisprudenza consolidata e lo stesso orientamento delle Sezioni Unite, ha affermato che nel caso di esenzione riconosciuta dal diritto UE, il pagamento dell’accisa risulta indebito fin dal versamento, essendo estraneo al meccanismo ordinario di compensazione degli acconti. Quindi, la decadenza biennale decorre dalla data di ciascun versamento, a prescindere da quando sia stata dichiarata la contrarietà della norma nazionale al diritto europeo.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto della domanda di rimborso di Edison per il periodo 1° gennaio 2006 – 28 agosto 2006, poiché l’istanza era stata proposta oltre il termine biennale dalla data dei relativi pagamenti. La Corte ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato Edison al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (euro 7.600, oltre spese prenotate a debito), ribadendo l'importanza dei termini di decadenza a tutela della certezza dei rapporti giuridici.

