AGCOM ottiene ragione su pubblicità e limiti di affollamento contro RTI
Pubblicato il: 7/28/2025
Gli avvocati Fabio Lepri, Massimiliano Molino e Giuseppe Rossi hanno assistito Reti Televisive Italiane S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6125/2025 del 14 luglio 2025 (cause riunite nn. 2335, 2336, 2337/2024), ha deciso i ricorsi proposti da Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI) contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) in merito a sanzioni amministrative comminate per la violazione dei limiti di affollamento orario pubblicitario sulle reti “Canale 5”, “Rete 4” e “Italia 1” durante alcune trasmissioni nei mesi di gennaio e febbraio 2018. Le sanzioni, ciascuna pari a 20.658 euro, erano state contestate con delibere Agcom nn. 245, 246 e 247/18/CSP del 30 ottobre 2018 a seguito della messa in onda di spot autopromozionali per Radio 105, emittente radiofonica del gruppo RTI, che secondo l’Autorità avevano comportato il superamento dei tetti pubblicitari previsti dalla legge.
Il contenzioso trae origine dai ricorsi presentati da RTI al TAR Lazio contro le delibere sanzionatorie, fondati principalmente sulla presunta illegittimità della proroga del procedimento sanzionatorio disposta da Agcom, sulla violazione del principio di stretta legalità in materia di illeciti amministrativi e sulla richiesta di cumulo giuridico tra le sanzioni per i tre canali, ritenendo le condotte come espressione di un’unica strategia promozionale. Il TAR Lazio, con sentenze nn. 19306, 19307 e 19310/2023, aveva respinto i ricorsi. RTI ha proposto appelli circoscritti a motivi di diritto interno dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE (C-255/21) su analoga vertenza.
Il Consiglio di Stato ha confermato le decisioni di primo grado. Ha giudicato legittima la proroga del procedimento adottata da Agcom, ritenendo sufficientemente motivato il bisogno di ulteriori approfondimenti giuridici circa la qualificazione dell’illecito nel contesto dell’autopromozione cross-mediale. Ha ritenuto infondata la doglianza circa l’asserita violazione del principio di legalità: la base normativa della sanzione amministrativa si rinviene nell’art. 38 del d.lgs. 177/2005, corrispondente a una norma primaria accessibile e prevedibile, e la fattispecie dell’esenzione per gli spot autopromozionali non può estendersi a quelli riguardanti programmi di soggetti diversi rispetto a chi trasmette lo spot, seppur appartenenti allo stesso gruppo.
Fondamentale è stato il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 30 gennaio 2024, la quale ha stabilito che gli annunci di autopromozione televisiva verso una stazione radio dello stesso gruppo non rientrano nell’esenzione prevista per i propri programmi, salvo eccezioni non presenti nel caso RTI. Inoltre il Consiglio di Stato ha escluso l’applicabilità del cumulo giuridico tra le tre sanzioni, in assenza dei requisiti di contestualità e unicità dell’azione, trattandosi di violazioni compiute su reti, in fasce orarie e giorni diversi.
In sede di decisione, il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli appelli di RTI, confermando la piena regolarità della condotta sanzionatoria di Agcom e riconoscendo come proporzionate le sanzioni complessivamente irrogate. RTI è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 6.000 euro, in favore di Agcom.

