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Il GSE vede riconfermata la qualificazione dell’impianto idroelettrico di Hydrowatt


Pubblicato il: 7/29/2025

Gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.; l’avvocato Giovanni Battista Conte ha rappresentato Hydrowatt S.p.A.; l’avvocato Luigi Potenza ha rappresentato Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull’appello n. 5859/2024 proposto da Hydrowatt S.p.A. contro Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.

Il giudizio ha avuto ad oggetto la riforma della sentenza n. 8962/2024 del TAR Lazio, Sezione Terza, relativa al diniego della qualifica di "nuovo impianto" e al conseguente accesso agli incentivi per un impianto idroelettrico di proprietà di Hydrowatt installato sulla condotta di derivazione tra la diga del Locone di Minervino Murge e il potabilizzatore Casamassima–Canosa.

La vicenda trae origine dalla richiesta, da parte di Hydrowatt, di accedere ai meccanismi di incentivazione previsti per i nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili. Hydrowatt aveva sottoposto la domanda al GSE in relazione a una centrale idroelettrica, di potenza pari a 239,60 kW, realizzata a seguito del completo rifacimento di una preesistente struttura mai messa in funzione. Nel 2017, il GSE aveva respinto la domanda. Successivamente, a seguito della richiesta di riesame, il GSE nel 2019 ha riconosciuto all’impianto la categoria "riattivazione" e non quella di "nuovo impianto". Hydrowatt ha quindi proposto ricorso, sostenendo che, sul sito in questione, non fosse presente da oltre cinque anni alcun altro impianto idroelettrico alimentato dalla stessa fonte rinnovabile e che l’impianto oggetto di incentivo dovesse essere considerato nuovo; la sentenza di primo grado del TAR Lazio aveva dichiarato il ricorso improcedibile ritenendo che il provvedimento del GSE avesse già parzialmente accolto la richiesta della società.

Il Consiglio di Stato, esaminando l’appello proposto da Hydrowatt, ha ripercorso i rilievi della sentenza di primo grado. In particolare, il TAR aveva statuito l’improcedibilità poiché il provvedimento impugnato era stato sostituito da un nuovo atto del GSE, il quale, pur avendo modificato la posizione dell’ente solo in parte, aveva fatto venir meno l’interesse alla pretesa originaria se non attraverso motivi aggiunti. Inoltre, il TAR aveva respinto nel merito le argomentazioni circa la natura di "nuovo impianto" dell’opera di Hydrowatt.

Dopo aver valutato le censure poste in appello, il Collegio amministrativo ha confermato che il secondo provvedimento del GSE, lungi dall’essere meramente confermativo, rappresentava un nuovo atto, così come indicato dalla giurisprudenza. Nel merito, il Consiglio di Stato ha espresso che la nozione di "nuovo impianto" fornita dal d.m. 23 giugno 2016 deve essere declinata in termini stringenti, richiedendo non solo la presenza di nuove componenti, ma anche che sul sito non fossero state installate, da almeno cinque anni, opere idrauliche destinate a impianti idroelettrici. Nel caso di specie, dagli atti risultava che erano state utilizzate e modificate parte delle opere idrauliche del vecchio impianto, con conseguente corretta attribuzione, da parte del GSE, della qualifica di "riattivazione" in luogo di "nuovo impianto" e riconoscimento di un incentivo minore, parametrato ai soli costi di rigenerazione. Tali conclusioni sono state avvalorate anche dal titolo autorizzativo comunale, che espressamente parlava di "rifunzionalizzazione" della centrale.

La sentenza del Consiglio di Stato si è quindi espressa per la reiezione dell’appello proposto da Hydrowatt S.p.A. sul presupposto che la riqualificazione dell’impianto come "riattivazione" fosse corretta giuridicamente e fattualmente, confermando così la bontà della posizione del GSE. In conseguenza della pronuncia, Hydrowatt è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio nella misura di 4.000 euro oltre accessori di legge in favore del procuratore del GSE. Le spese sono invece state compensate con l’interveniente Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. La decisione determina, dunque, la cristallizzazione dell’incentivo in misura ridotta per l’impianto idroelettrico oggetto di controversia e preclude la qualificazione come nuovo impianto ai fini della disciplina incentivante.