Comune di Verbania confermata la legittimità dell’ordinanza di bonifica sull’ex Gasometro
Pubblicato il: 7/28/2025
L'avvocato Luca Prati ha rappresentato 2I Rete Gas S.p.a. L’avvocato Edoardo Giovanni Giuffria ha assistito il Comune di Verbania. L’avvocato Paolo Botasso ha assistito la Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6137/2025 (RG 4461/2023), si è pronunciato su un complesso contenzioso amministrativo tra 2I Rete Gas S.p.a., il Comune di Verbania e la Provincia del Verbano Cusio Ossola, avente ad oggetto la legittimità dell’ordinanza provinciale con cui veniva ordinata la bonifica dell’area ex Gasometro nel territorio comunale di Verbania, gravemente contaminata a seguito di attività storiche di produzione di gas di città.
La vicenda trae origine dagli accertamenti ambientali avviati nel 2016 in occasione della progettazione di un parcheggio multipiano sull’area in questione.
Il Comune di Verbania aveva rilevato una contaminazione ricollegata all’antica produzione del cosiddetto gas illuminante, attività gestita dal 1873 al 1954 da diverse società succedutesi nel tempo, in concessione dal Comune. In particolare, dal 1923 al 1954 la produzione era affidata alla Società Anonima Officina del Gas ed Esercizi Affini, poi passata tramite diverse operazioni societarie (fusioni e incorporazioni) fino a giungere all’attuale 2I Rete Gas S.p.a.
In assenza di successori per le società attive nel periodo 1873-1923, la Provincia aveva imputato la responsabilità di bonifica per quella prima fase al Comune di Verbania, mentre per il periodo 1923-1954 la Provincia aveva individuato quale soggetto responsabile la 2I Rete Gas S.p.a., quale successore ex lege della società storica. A seguito della determinazione provinciale n. 2280 del 2021 che imponeva la bonifica dell’intera area e il ripristino dello stato dei luoghi — con ripartizione al 38% degli oneri a carico di 2I Rete Gas S.p.a. e per il restante 62% al Comune di Verbania — la società interessata aveva presentato ricorso al TAR Piemonte, chiedendo l’annullamento di tale ordinanza e degli atti collegati. In primo grado, con sentenza n. 242/2023, il TAR aveva integralmente respinto le ragioni di 2I Rete Gas S.p.a., ritenendo che la disciplina di legge ed i consolidati principi giurisprudenziali, anche della stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, impongano la prosecuzione degli obblighi di bonifica in capo al soggetto risultante dalle varie fusioni societarie, in virtù della regola cuius commoda eius et incommoda.
La società appellante aveva articolato numerosi motivi: la mancata considerazione della cessazione dell’attività di produzione di gas prima dell’avvenuta fusione; il presunto ruolo di mera “scatola vuota” assunto dalla società incorporata; l’asserita responsabilità in capo al Comune di Verbania quale concedente e controllore dell’attività produttiva; la non corretta individuazione del responsabile della contaminazione; la contestazione sulla legittimità degli atti parziali di bonifica fin lì condotti dal Comune senza il suo coinvolgimento.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In particolare, il Collegio ha ribadito che l’obbligazione di bonifica segue la catena delle fusioni, anche se la produzione inquinante era cessata ben prima della fusione: ciò che rileva è la successione nelle posizioni giuridiche passive già sorte per effetto dell’inquinamento, non le vicende societarie successive.
Parimenti infondata è stata giudicata la presunta responsabilità del Comune di Verbania, essendo state escluse situazioni di etero-direzione o ingerenza del Comune sui processi produttivi, che restavano autonomamente in capo alle società concessionarie. Fondamentale, ai fini della decisione, è stata la puntuale applicazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2019 sulla trasmissione degli obblighi di bonifica nelle fusioni societarie, nonché la chiara distinzione tra i procedimenti di avvio delle attività di bonifica da parte del Comune in qualità di proprietario e i successivi procedimenti di individuazione e chiamata in causa del responsabile.
La sentenza ha quindi respinto l’appello di 2I Rete Gas S.p.a., confermando l’ordine di bonifica e la ripartizione degli oneri come stabiliti in sede provinciale e in primo grado. In aggiunta, la società soccombente è stata condannata a rifondere in parti uguali a Comune di Verbania e Provincia del Verbano Cusio Ossola le spese di lite del grado, fissate in complessivi 8.000 euro oltre accessori di legge. La pronuncia, dunque, mantiene ferme sia le conseguenze economiche per la società subentrante, sia la titolarità dei poteri e doveri per la bonifica a carico degli enti pubblici per i periodi antecedenti ove non sia individuabile un diverso responsabile.

