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Il Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione a Ladurner: respinto l’appello di Termomeccanica Ecologia


Pubblicato il: 7/29/2025

L’avvocato Andrea Fantappiè ha affiancato Tm.E S.p.A. – Termomeccanica Ecologia, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Calabra Maceri e Servizi S.p.A., Waste To Methane S.r.l. e Monaco S.p.A. L’avvocato Vincenzo Fortunato ha assistito Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa. L’avvocato Marcello Clarich ha rappresentato Ama S.p.A. L’avvocato Giovanna De Maio ha rappresentato la Città Metropolitana di Roma Capitale. Gli avvocati Pierluigi Piselli e Daniele Bracci hanno assistito Ladurner S.r.l., mandataria del RTI con Atzwanger S.p.A., Tecnologie Ambientali S.r.l. ed Edil Moter S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6139 del 14 luglio 2025 (RG n. 200/2025), si è pronunciato sul contenzioso che ha visto contrapposta Termomeccanica Ecologia S.p.A. (in proprio e come mandataria di un costituendo RTI) a Invitalia, AMA S.p.A., alcune amministrazioni statali e la Città Metropolitana di Roma Capitale. Al centro della controversia, l’appalto integrato per la progettazione, realizzazione e gestione annuale dell’impianto di Casal Selce, destinato al recupero e valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano e compost. La procedura, indetta da Invitalia per conto di AMA, era stata aggiudicata a Ladurner S.r.l. come mandataria di un RTI, primo graduato con 74,722 punti davanti a Termomeccanica Ecologia S.p.A. (69,676 punti).

La vicenda trae origine dal bando pubblicato nel marzo 2024, che prevedeva criteri di valutazione prevalentemente tecnici. Alla gara parteciparono cinque operatori economici. Termomeccanica Ecologia, seconda classificata, impugnò l’aggiudicazione dinanzi al TAR Lazio, sostenendo illegittimità nell’assegnazione del punteggio, soprattutto in relazione alla valutazione delle esperienze pregresse richieste dal disciplinare (sub-criterio A.1), e contestando la legittimità dell’offerta della controinteressata rispetto ai requisiti tecnico-economici dell’appalto.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso con sentenza n. 21572/2024, ritenendo corrette le valutazioni della commissione di gara circa l’ampiezza del concetto di “servizi analoghi” oggetto di valutazione e la discrezionalità nella determinazione dei punteggi. Termomeccanica Ecologia ha quindi appellato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, reiterando i motivi già prospettati in primo grado e ulteriori doglianze sull’attribuzione dei punteggi e sulla presunta anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

I giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato come il disciplinare di gara richiedesse esperienze pregresse di progettazione “analoga”, non necessariamente “identica” o avente ad oggetto unicamente la progettazione esecutiva. Così, hanno dato continuità all’interpretazione del primo giudice circa la legittimità della valutazione delle offerte e dell’assegnazione dei punteggi, rilevando che simili decisioni rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabili solo se inficiate da manifesta irragionevolezza o illogicità, elementi non riscontrati nel caso di specie. Anche le censure circa la mancata esclusione dell’aggiudicataria per presunta anomalia dell’offerta e alcune doglianze procedurali sono state ritenute infondate.

Sul piano giuridico, la decisione valorizza alcuni principi noti in tema di gare pubbliche: l’ampiezza della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara, il carattere non sostitutivo del sindacato giudiziale salvo ipotesi di manifesta irragionevolezza e la correttezza dell’utilizzo del soccorso istruttorio per la rettifica di meri errori materiali.

Il Consiglio di Stato ha dunque rigettato l’appello di Termomeccanica Ecologia, confermando l’aggiudicazione a Ladurner S.r.l. e dichiarando improcedibile l’appello incidentale. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. La decisione consolida la posizione di Ladurner S.r.l. quale aggiudicataria della gara, confermando la legittimità dell’operato della commissione e dell’amministrazione aggiudicatrice, senza produrre conseguenze economiche negative per le parti ricorrenti.