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Myt Development ottiene l’annullamento delle restrizioni regionali sul fotovoltaico in Piemonte


Pubblicato il: 7/29/2025

L’avvocato Germana Cassar ha assistito Myt Development Initiatives s.r.l. Gli avvocati Stefano Gattamelata e Marialaura Piovano hanno rappresentato la Regione Piemonte.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta), con sentenza n. 6160/2025 pubblicata il 14 luglio 2025 (n. r.g. 955/2025), si è pronunciato sull’appello promosso da Myt Development Initiatives s.r.l. contro la Regione Piemonte, con riguardo alle delibere regionali che disciplinano l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di rilevante interesse agronomico. Il giudizio prende le mosse dalla sentenza n. 820/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, che aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa società contro le deliberazioni n. 58-7356 del 31 luglio 2023 e n. 26-7599 del 23 ottobre 2023 della Giunta regionale piemontese.

La vicenda origina dall’iniziativa di Myt Development, attiva nel settore delle energie rinnovabili, volta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a circa 11 MWp nei Comuni di San Giacomo Vercellese e Arborio. L’area individuata dalla società, resa disponibile tramite preliminare del novembre 2022, era classificata a ridotta potenzialità agricola e ritenuta dalla società stessa "idonea" ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater), del d.lgs. n. 199/2021. Nel frattempo, la Regione Piemonte emetteva le delibere impugnate che, di fatto, vietavano l’installazione di impianti fotovoltaici a terra (non agrivoltaici) nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, fatta eccezione per numerose condizioni restrittive. Tali provvedimenti, secondo la ricorrente, penalizzavano le attività in corso anche su aree non sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica.

In primo grado il TAR Piemonte aveva respinto il ricorso, ritenendo corretta l’azione regionale alla luce del quadro normativo vigente e rigettando sia le questioni di inammissibilità sia le doglianze circa l’illegittimità delle delibere. Myt Development ha quindi proposto appello, articolando diversi motivi, tra cui la lamentata incompetenza regionale ad anticipare limiti e criteri nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali previsti dal d.lgs. n. 199/2021.

Punto nodale della controversia è stato l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, che attribuisce esclusivamente allo Stato la definizione di principi e criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, lasciando alle Regioni un ruolo regolatorio solo successivamente e secondo modalità stabilite dal legislatore nazionale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, fino all’adozione dei decreti ministeriali attuativi, le Regioni non possano introdurre limitazioni autonome come quelle oggetto di giudizio, giacché il legislatore statale ha previsto un regime transitorio che riconosce ex lege l’idoneità di talune aree ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici. Contestualmente, il Collegio ha osservato che la disciplina regionale impugnata aveva l’effetto di escludere la possibilità di realizzare impianti a terra anche nelle aree qualificate dal legislatore come idonee.

La sentenza ha quindi accolto i primi due motivi di appello, dichiarando illegittimi i provvedimenti regolatori piemontesi nei limiti dell’interesse della società appellante e disponendone l’annullamento. Il Consiglio di Stato ha così riformato la pronuncia di primo grado, riconoscendo a Myt Development il diritto di intraprendere l’iter autorizzativo sull’area interessata senza le restrizioni previste dalle delibere regionali annullate.

La decisione non incide su eventuali norme sopravvenute e comporta la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti, data la novità delle questioni trattate. Dal punto di vista economico, la pronuncia rimuove ostacoli regolamentari che avevano bloccato investimenti e sviluppo dell’impianto fotovoltaico della ricorrente, ripristinando l’applicazione diretta della normativa statale in materia.