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Imerys parzialmente vincente contro la Regione Sardegna sulle opere di ripristino ambientale


Pubblicato il: 7/30/2025

L’avvocato Domenico Fragapane ha rappresentato Imerys Industrial Minerals Greece Single Member S.A. Gli avvocati Roberto Murroni e Mattia Pani hanno assistito la Regione Autonoma della Sardegna. Gli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio hanno rappresentato Unicredit S.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6204/2025 (n. 7556/2023 REG.RIC.), pubblicata il 15 luglio 2025 dalla Quarta Sezione, ha deciso sulla controversia fra la società Imerys Industrial Minerals Greece Single Member S.A. e la Regione Autonoma della Sardegna, con l’intervento in causa di Unicredit S.p.a., riguardante l’obbligo di esecuzione di interventi di ripristino ambientale gravanti sull’ex concessionaria mineraria all’esito della cessazione della concessione per l’estrazione della bauxite. L’appello era stato promosso da Imerys avverso la sentenza n. 73/2023 resa dal TAR Sardegna, che aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa società contro i provvedimenti regionali del 2017 relativi agli obblighi ambientali e all’escussione della fideiussione bancaria.

La vicenda trae origine dal rilascio nel 2008 di una concessione alla allora S&B Industrial Minerals S.A. per l’estrazione di bauxite su terreni nei Comuni di Olmedo, Uri, Sassari e Alghero. A garanzia degli obblighi di ripristino ambientale era stata sottoscritta una fideiussione con Unicredit S.p.a. Nel 2015 la società ha comunicato la rinuncia alla concessione, successivamente accettata dalla Regione, con conseguente trasferimento delle pertinenze a nuovi concessionari nel maggio 2016. La Regione Sardegna subordinava tuttavia lo svincolo della fideiussione al completamento degli interventi di recupero ambientale, ritenendo inadempienti alcune attività residue, tra cui la rinaturalizzazione di piazzali, lo sgombero di materiale e la segnalazione di un “possibile inquinamento”. Imerys sosteneva di aver già adempiuto a tutti gli obblighi rilevanti, ad eccezione di alcune aree ancore destinate a usi industriali, contestando nel merito la pretesa di ulteriori interventi e l’escussione della garanzia.

Il TAR Sardegna aveva rigettato il ricorso di Imerys ritenendo legittime le prescrizioni regionali sull’integrale ripristino ambientale, anche per aree ancora destinate a funzioni industriali o di cantiere, e aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa alla nota di segnalazione inquinamento ritenuta priva di effetti provvedimentali. Giunta la controversia in appello, Imerys ha contestato il fondamento giuridico delle richieste regionali, richiamando anche il verbale di sopralluogo con cui la stessa amministrazione aveva ritenuto eseguito correttamente il ripristino.

Il Consiglio di Stato ha fornito una lettura parzialmente favorevole all’appellante, ritenendo che l’onere di ripristino integrale delle aree destinato a successive attività industriali ponga costi inutili e carichi sproporzionati se non giustificati da puntuali motivazioni. Gli obblighi di ripristino trovano infatti fondamento negli atti concessori e nell’art. 9 della legge n. 221/1990 soltanto con riguardo ad aree coltivate o non più funzionali, non potendo essere estesi senza adeguata istruttoria alle aree destinate a nuova attività estrattiva da parte di altri concessionari. Si ravvisa inoltre difetto di motivazione e contraddittorietà rispetto a precedenti verbali della stessa amministrazione in cui era stata attestata la regolarità degli interventi eseguiti dalla società.

Sulla scorta delle suddette argomentazioni, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello, annullando i provvedimenti regionali impugnati nei limiti di quanto motivato, con conseguente esclusione dell’obbligo di ripristino integrale delle aree interessate da nuova concessione e della correlata escussione della garanzia fideiussoria. È stato invece respinto il motivo legato alla domanda risarcitoria per la perdita del materiale estrattivo, non ritenendo sussistente il nesso causale con la condotta amministrativa, così come è confermata l’inammissibilità della domanda sulla segnalazione dell’inquinamento. Le spese di lite del grado sono state compensate tra le parti.