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La Provincia di Verona ottiene conferma dei limiti sugli scarichi industriali nel caso Sirp


Pubblicato il: 7/30/2025

Gli avvocati Stefano Colombari e Jacopo Bercelli hanno rappresentato la Provincia di Verona. Gli avvocati Luciano Butti, Federico Peres e Alessandro Kiniger hanno assistito Sirp s.p.a. L’Istituto Superiore di Sanità è stato difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 6209/2025 (n. 4431/2023 Reg. Ric.), pubblicata il 15 luglio 2025, si è pronunciato su un contenzioso rilevante fra la Provincia di Verona e la società Sirp s.p.a., confermando la legittimità del provvedimento provinciale che aveva imposto limiti stringenti agli scarichi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) da parte dello stabilimento conciario Sirp sito a Cologna Veneta.

Il procedimento ha coinvolto inoltre l’Istituto Superiore di Sanità, il Comune di Cologna Veneta, ARPAV, l’ULSS 9 Scaligera e la Regione Veneto, seppur questi ultimi non costituiti in giudizio.

La vicenda trae origine da una diffida notificata nel 2016 dalla Provincia di Verona alla Sirp, con cui si esigeva il rispetto delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata nel 2014 e la produzione di documentazione attestante il superamento delle criticità riscontrate, tra cui il superamento dei limiti sul parametro azoto nitroso e la presenza di PFAS nelle acque scaricate nel fiume Fratta. Seguiva una serie di ispezioni, pareri tecnici e provvedimenti integrativi che, nel 2022, culminavano con la determinazione dirigenziale n. 603, che aggiornava l’AIA fissando limiti specifici per i PFAS allo scarico industriale.

La società SIRP ha contestato in sede giudiziale la legittimità delle prescrizioni, sostenendo, tra i diversi motivi, che non fosse responsabile dell’inquinamento da PFAS nella zona, in quanto tali sostanze sarebbero già presenti nelle acque di falda emunte e riutilizzate nello stabilimento; inoltre, l’imposizione di limiti per sostanze non previste specificamente dalla normativa nazionale sarebbe viziata da eccesso di potere e violazione dei principi di legalità e proporzionalità.

SIRP impugnava la diffida, le successive variazioni dell’AIA e l’onere di bonifica o monitoraggio, contestando che le prescrizioni ricadessero sul soggetto errato e fossero sproporzionate.

Il TAR Veneto, con sentenza n. 91/2023, aveva in parte accolto le doglianze di SIRP, ritenendo che, sebbene fosse legittimo fissare limiti per i PFAS in base al principio di precauzione, specificamente nel caso concreto le misure imposte alla società apparissero sproporzionate in assenza di responsabilità diretta nell’inquinamento della falda.

La Provincia di Verona ha impugnato la sentenza sottolineando, fra l’altro, che i controlli tecnici avevano rilevato un aumento delle concentrazioni di PFAS nelle acque scaricate rispetto a quelle emunte e che l’attività industriale SIRP generava un contributo effettivo all’inquinamento del fiume Fratta.

Diversi elementi tecnici, tra cui una verificazione ordinata dal Consiglio di Stato a un esperto terzo, hanno confermato che tra l’acqua prelevata dal pozzo e quella scaricata vi era un incremento delle concentrazioni di PFAS imputabile al ciclo produttivo e di depurazione della società.

È stata altresì verificata la sussistenza di alternative limitate all’utilizzo dell’acquifero locale e che la portata dello scarico, seppur quantitativamente minima rispetto alla massa d’acqua del fiume, comportava comunque un contribuito all’incremento di PFAS.

Sotto il profilo giuridico, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la discrezionalità amministrativa della Provincia nell’imporre limiti emissivi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella normativa statale, qualora vi sia evidenza tecnico-scientifica del rischio per la salute pubblica e l’ambiente.

È stato accertato che l’attività SIRP, salariando un incremento di inquinanti, non si esauriva in un mero trasferimento passivo di acque già contaminate, ma introduceva un apporto ulteriore che giustificava le misure contestate ai sensi dell’AIA e delle leggi di settore.

Gli obblighi imposti risultavano altresì calibrati sulla media annuale delle analisi e parametricamente collegati agli standard fissati dall’Istituto Superiore di Sanità.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto integralmente il ricorso principale di SIRP e l’appello incidentale, affermando la piena legittimità della determinazione provinciale e il fondamento tecnico-giuridico delle misure contestate.

Non sono state disposte condanne alle spese, considerate le complessità tecniche della materia. Gli effetti della pronuncia consolidano l’obbligo per SIRP di adeguarsi alle prescrizioni AIA relativamente ai limiti PFAS negli scarichi, secondo il percorso tracciato dalla Provincia di Verona.