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Città metropolitana di Genova vince sul rinnovo dell'AIA per Amcor Flexibles Arenzano


Pubblicato il: 7/30/2025

Gli avvocati Valentina Manzone, Carlo Scaglia e Lorenza Olmi hanno rappresentato la Città metropolitana di Genova; l’avvocato Matteo Repetti ha assistito l’ARPAL; gli avvocati Luca Prati ed Elisabetta Scotti hanno rappresentato Amcor Flexibles Arenzano s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull’appello (n. 7807/2023) promosso da Amcor Flexibles Arenzano s.r.l. contro la Città metropolitana di Genova e l’ARPAL, con riferimento al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’impianto produttivo di imballaggi flessibili situato ad Arenzano. Il contenzioso, la cui sentenza è stata pubblicata il 15 luglio 2025 (n. 6219/2025), trae origine dalla richiesta di annullamento di alcune prescrizioni contenute nell’atto dirigenziale n. 1863 del 31 agosto 2021 della Città metropolitana, recante il rinnovo dell’AIA per dodici anni.

All’origine della vicenda, Amcor Flexibles Arenzano s.r.l. aveva impugnato il provvedimento di rinnovo limitatamente alle prescrizioni ritenute contrarie alla normativa europea e lesive dei propri interessi, avanzando altresì domanda di risarcimento danni contro la Città metropolitana di Genova e l’ARPAL per il ruolo consultivo svolto nel procedimento. La società contestava tra l’altro alcune condizioni riguardanti il piano di monitoraggio e controllo ambientale, il limite di emissione dei composti organici volatili e le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti.

Il Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Liguria, con sentenza n. 264/2023, aveva respinto il ricorso di primo grado, ritenendo infondate o inammissibili le censure sollevate da Amcor, in particolare per la genericità delle contestazioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), la correttezza della procedura di approvazione del piano di monitoraggio e il rispetto delle soglie di emissione previste dalla disciplina tecnica.

I punti giuridici decisivi hanno riguardato in appello la legittimità delle modalità con cui la Città metropolitana di Genova aveva adottato il piano di monitoraggio ambientale, utilizzando un modello predisposto da ARPAL; la correttezza del limite di emissione di COV fissato in 20 mg C/Nm rispetto al range indicato dalle BAT europee (1-50 mg C/Nm); e la coerenza delle prescrizioni sui rifiuti rispetto alla disciplina del "deposito temporaneo" e alle BAT n. 22.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il piano di monitoraggio adottato rispetta l’iter previsto dalla normativa nazionale ed europea, non essendo precluso l’apporto qualificato di ARPAL e la successiva valutazione e approvazione da parte dell’amministrazione autorizzante. Il limite di emissione di 20 mg C/Nm è stato considerato ragionevole, tenuto conto della discrezionalità amministrativa e della natura non eccessivamente pericolosa dell’etilacetato emesso, oltre che della necessità di tutela ambientale. Analogamente, l’inasprimento delle prescrizioni per il trattamento dei rifiuti, pur in regime di deposito temporaneo, è stato ritenuto possibile laddove rientri nell’esercizio della discrezionalità tecnica e amministrativa.

La sentenza ha dunque sancito il rigetto dell’appello proposto da Amcor Flexibles Arenzano s.r.l., confermando in toto la decisione del T.A.R. e condannando la società appellante al pagamento delle spese processuali di secondo grado, quantificate in 4.000 euro per ciascuna delle due amministrazioni resistenti.