Il Comune di Pontedera vede confermata la validità della convenzione urbanistica
Pubblicato il: 7/30/2025
L’avvocato Domenico Iaria ha rappresentato il Comune di Pontedera. L’avvocato Gaetano Viciconte ha assistito Sistemi Edili Integrati 2010 S.p.A. in Liquidazione in Concordato Preventivo Omologato.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull’appello n. 5179/2022, riguardante la controversia tra Sistemi Edili Integrati 2010 S.p.A. in Liquidazione in Concordato Preventivo Omologato e il Comune di Pontedera, avente a oggetto la validità di una convenzione urbanistica stipulata l’11 gennaio 2006 con la società Castellani e Mazzanti S.r.l. La sentenza, pubblicata in data 16 luglio 2025 (n. 6229/2025), verte sulla richiesta di declaratoria di nullità e risoluzione della convenzione, nonché sull’istanza di risarcimento danni avanzata da Sistemi Edili Integrati.
La vicenda trae origine dalla stipula di una convenzione urbanistica tra il Comune di Pontedera e Castellani e Mazzanti S.r.l. per la realizzazione di appartamenti mediante il diritto di superficie su alcune particelle di terreno comunale. Successivamente alla cessione di uno di questi terreni, precedentemente occupato da attività potenzialmente inquinanti, furono riscontrate criticità ambientali. Nonostante l’intervento della locale ARPAT che segnalava la presenza di rifiuti contaminati, la Castellani e Mazzanti S.r.l., dopo avere ottenuto i permessi di costruire e avviato i lavori, sospese i pagamenti e la costruzione a fronte dell’accertamento di sostanze inquinanti. Il diritto di costruire era poi stato ceduto a Sistemi Edili Integrati 2010 S.p.A., che ha citato il Comune per omessa informativa sulle condizioni del terreno, chiedendo la nullità o la risoluzione della convenzione e il risarcimento dei danni.
In primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, aveva respinto il ricorso, ritenendo che lo stato di contaminazione della particella di terreno in contestazione fosse emerso solo successivamente alla stipula dell’accordo e che, in ogni caso, il Comune aveva tentato una modifica dell’intesa con la ditta, non accettata da quest’ultima. Sistemi Edili Integrati 2010 S.p.A. ha quindi appellato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.
Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha affrontato cinque motivi proposti dalla società ricorrente, tra cui la mancata acquisizione di atti dal fascicolo del giudizio civile precedentemente svolto, l’asserita consapevolezza del Comune circa lo stato di inquinamento, la dedotta annullabilità per dolo o errore e la violazione delle norme in materia di oneri reali gravanti sugli immobili inquinati. L’organo giudicante ha tuttavia ritenuto tutte le censure inammissibili o infondate, specificando che lo stato di inquinamento della particella 921 non era noto o conoscibile dal Comune al momento della stipula della convenzione, che la questione dell’onere reale era ormai passata in giudicato e che la presenza di inquinamento su una porzione limitata dell’area non configurava inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione dell’intera convenzione.
Elemento giuridico decisivo per la risoluzione della controversia è stato il rilievo che soltanto successivamente alla stipula e in corso di realizzazione dei lavori sono emerse le criticità ambientali rilevanti sulla particella in questione e che la legge richiede l’indicazione di un onere reale nel certificato di destinazione urbanistica solo quando se ne abbia conoscenza effettiva, circostanza non riscontrata nella fattispecie. Il Consiglio di Stato ha anche sottolineato che la parte appellante non poteva pretendere lo scioglimento dell’accordo per un difetto sopravvenuto che incideva solo, e parzialmente, su una delle porzioni oggetto della convenzione.
La decisione finale del Consiglio di Stato è stata dunque di respingere l’appello proposto da Sistemi Edili Integrati 2010 S.p.A., confermando la validità e l’efficacia della convenzione urbanistica oggetto di giudizio. Non sono state riconosciute somme né come danno emergente né come lucro cessante alla società ricorrente. La complessità della vicenda e il reale riscontro di una situazione di inquinamento hanno indotto il Collegio a compensare le spese di lite di questa fase processuale.

