GSE ottiene la conferma del diniego agli incentivi per l’impianto di Marcopolo Engineering
Pubblicato il: 7/31/2025
Andrea Fantappiè e Marco Selvaggi hanno assistito Marcopolo Engineering S.p.A. Sistemi Ecologici in concordato. Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6231/2025, pubblicata il 16 luglio 2025, ha respinto l’appello promosso da Marcopolo Engineering S.p.A. - Sistemi Ecologici in concordato contro il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., confermando il diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione per un impianto di generazione di energia elettrica da fonte gas di discarica sito a Viterbo, località Fornaci.
Il procedimento nasce dal ricorso n. 2109/2024 R.G. derivante dal rigetto imposto con sentenza del TAR Lazio n. 17802/2023.
La controversia scaturisce dal provvedimento 12 luglio 2017 attraverso cui il GSE aveva negato alla società ricorrente l’accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. 23 giugno 2016 per l’impianto denominato “Viterbo Le Fornaci 2”. Secondo GSE, dalla documentazione la potenza dell’impianto, ricavata dai dati di targa dell’alternatore, eccedeva quella dichiarata all’atto della domanda; inoltre, l’impianto stesso non risultava completato in conformità al progetto autorizzato, stante l’assenza della seconda soffiante prevista. Altri rilievi concernevano il cumulo di incentivi non consentito e l’uso di componenti rigenerati.
Il TAR Lazio aveva già rigettato nel 2023 il ricorso della società, ritenendo legittimo il provvedimento GSE sia per il criterio della «minore potenza degli impianti», sia per la mancata ultimazione del progetto conforme all’autorizzazione. Sulla base della normativa e della giurisprudenza, il TAR aveva dato rilevanza dirimente ai dati effettivi di targa e respinto ogni rilievo procedurale sollevato dalla ricorrente. In secondo grado, il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione del primo giudice. Centrale si conferma la lettura rigorosa dell’art. 2 del D.M. 23 giugno 2016, che attribuisce rilevanza esclusiva ai dati di targa dell’alternatore, indifferentemente da integrazioni o aggiornamenti successivi alla domanda.
Il Collegio ha escluso che l’appellante potesse efficacemente invocare una riduzione postuma della potenza, ribadendo che anche la mancata installazione della seconda soffiante comporta difformità rispetto al progetto autorizzato. Le censure procedurali si sono rivelate ininfluenti alla luce della natura vincolata del provvedimento e della completezza della motivazione fornita dal GSE.
La sentenza respinge in via definitiva l’appello di Marcopolo Engineering S.p.A., sancendo la stabilità del provvedimento di diniego adottato dal GSE. Non sono previste conseguenze economiche aggiuntive, poiché, a fronte della complessità della controversia, le spese di giudizio di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.

