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GSE vince sull’algoritmo del Quinto Conto Energia contro Il Girasole


Pubblicato il: 7/31/2025

L’avvocato Raffaele Torino ha assistito la società Il Girasole S.r.l.; gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull’appello numero 3677/2024, promosso dalla società Il Girasole S.r.l. nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., oltre al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’appello riguarda la riforma della sentenza n. 2459/2024 del TAR Lazio, Sezione Terza Ter, respingendo il ricorso contro il provvedimento GSE in materia di rimodulazione dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa omnicomprensiva (TFO) per un impianto fotovoltaico da 907,2 kW, sito a Bertinoro (FC) e ammesso agli incentivi del Quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).

La controversia origina dalla comunicazione del 20 ottobre 2022 con cui il GSE avviava il procedimento di revisione dell’algoritmo TFO, seguito dalla nota del 28 febbraio 2023 che formalizzava il nuovo calcolo della tariffa per Il Girasole. La società contestava tale decisione, assumendo la violazione di diverse fonti normative, tra cui il D.L. 91/2014 (Spalma Incentivi), il D.M. 5 luglio 2012, la Costituzione e i principi europei in materia di energia e concorrenza, nonché la legittimità dell’algoritmo ricalcolato dal GSE e la disciplina sugli extraprofitti energetici.

Il TAR Lazio aveva già respinto in primo grado le censure di Il Girasole, ritenendole infondate. La società ha quindi appellato la sentenza, sottolineando, con motivi sostanzialmente identici a quelli già esaminati dal TAR, l’illegittimità e l’erroneità della decisione rispetto all’interpretazione del quadro regolatorio e delle normative incentivanti.

Gli elementi chiave esaminati dal Consiglio di Stato hanno riguardato la distinzione tra la tariffa fissa omnicomprensiva e la tariffa incentivante, prevista rispettivamente per impianti fino o oltre 1 MW dal Quinto Conto Energia. Il Collegio ha chiarito che gli operatori ammessi alla TFO non possono pretendere compensi superiori al valore massimo fissato dal meccanismo normativo e che il GSE, nella modifica dell’algoritmo, ha seguito pedissequamente la legge, in particolare l’art. 26 D.L. 91/2014 e la regolazione successiva. È stato inoltre escluso ogni richiamo sia alla disciplina sugli extraprofitti sia all’art. 15-bis D.L. 4/2022, estraneo al regime della TFO.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, sostenendo l’infondatezza delle doglianze della società ricorrente. Viene confermata la legittimità dell’intervento di GSE sull’algoritmo, volto ad assicurare che nessun operatore ottenesse tariffe superiori a quelle stabilite dall’impianto normativo e dagli atti di regolazione. Viene altresì ribadito che gli operatori non possono invocare il legittimo affidamento rispetto a incentivi ultra-normativi e che il GSE ha agito a tutela dell’interesse pubblico, disponendo altresì il recupero delle somme indebitamente erogate. La sentenza determina la compensazione delle spese, senza oneri aggiuntivi per le parti.