Il Consiglio di Stato conferma il recupero incentivi a favore di GSE contro Solar Solution 2
Pubblicato il: 7/31/2025
Gli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Francesca Bisaro hanno assistito Solar Solution 2 S.r.l.; gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull'appello n. 7315/2024, presentato da Solar Solution 2 S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., avverso la sentenza del TAR Lazio n. 13201/2024. Il contenzioso traeva origine dal provvedimento del GSE del 5 aprile 2023, che aveva disposto la conclusione del procedimento di adeguamento dell’algoritmo per l’applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (TFO) rimodulata in base all’art. 26 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (cosiddetto spalmaincentivi), oltre che dalla richiesta, datata 7 marzo 2024, di restituzione degli incentivi erogati negli anni 2021 e 2022, per un importo pari a euro 107.082,04.
La vicenda trae spunto dall’attività di Solar Solution 2 S.r.l., responsabile di un impianto fotovoltaico presso l’Arsenale della Marina Militare di La Spezia, incentivato secondo il “quinto conto energia”. A causa dell'anomalo incremento dei prezzi dell’energia nel biennio 2021-2022 e di un algoritmo inizialmente non corretto, GSE aveva rilevato che la società aveva beneficiato di somme maggiori rispetto alla tariffa spettante. Da qui il provvedimento volto al recupero dell’indebito.
Solar Solution 2 aveva impugnato davanti al TAR sia il provvedimento di ricalcolo dell’algoritmo, sia la richiesta di restituzione degli incentivi, sollevando una serie di contestazioni di carattere formale e sostanziale, tra cui la carenza di potere dell’amministrazione dopo la risoluzione della convenzione e la presunta violazione dei principi di affidamento e di irretroattività. Il TAR per il Lazio aveva tuttavia respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’adeguamento dell’algoritmo anche successivamente alla cessazione della convenzione, avendo il GSE agito in conformità ai quadri normativi e regolatori.
Con l’appello al Consiglio di Stato, Solar Solution 2 ha ribadito le proprie doglianze, contestando la qualificazione dell’adeguamento come potere legale (e non di autotutela), l’interpretazione della normativa sullo spalmaincentivi con riguardo agli impianti di piccola taglia, e la disparità di trattamento rispetto agli operatori di grande taglia. L’appello è stato articolato su tre principali motivi, tutti oggetto di analisi da parte della Sezione.
Il Consiglio di Stato ha confermato la fondatezza delle decisioni del TAR, chiarendo che il GSE non ha agito in autotutela ma nell’esercizio di un potere di legge, previsto dall’art. 26, comma 2, d.l. 91/2014, per adeguare le modalità operative circa l’erogazione delle tariffe rimodulate. Il recupero delle somme indebitamente percepite è stato quindi ritenuto legittimo, in quanto fondato sulla natura indebita dell’attribuzione e indipendente dalla risoluzione della convenzione o dalla buona fede del destinatario. Particolare rilievo è stato attribuito alla corretta lettura della normativa di settore e alla ratio sottesa allo spalmaincentivi, tesa a garantire la sostenibilità del sostegno pubblico alle rinnovabili senza generare sovra-incentivazioni.
La sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello di Solar Solution 2, riconoscendo dunque la legittimità dell’operato del GSE sia nei provvedimenti di rettifica dell’algoritmo sia nella richiesta di restituzione degli incentivi. Per Solar Solution 2 ciò comporta l’obbligo di restituire all’erario le somme percepite in eccesso per gli anni indicati, senza che possano essere accolte le domande di mantenere la tariffa erogata secondo il modello algoritmico precedente. Il Collegio, in ragione della complessità della questione, ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.

