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A.Li.Sa. ottiene il via libera sulla ripartizione dei fondi per le prestazioni sanitarie aggiuntive


Pubblicato il: 7/31/2025

Gli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini hanno rappresentato CDS Medical S.r.l.; l'avvocato Pietro Piciocchi ha assistito A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 6251/2025 (ricorso n. 6438/2023), ha respinto l’appello promosso da CDS Medical S.r.l. contro A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria per la ripartizione delle risorse regionali destinate all’abbattimento delle liste d’attesa attraverso il potenziamento dell’offerta di prestazioni diagnostiche da parte di strutture private accreditate.

La controversia scaturiva dalla deliberazione di A.Li.Sa. n. 277/2022 (connessa alla D.G.R. Liguria n. 393/2022), che aveva ripartito l’80% dei fondi disponibili tra i soggetti già contrattualizzati, riservando solo il 20% (limitatamente a prestazioni meno complesse) alle strutture accreditate non ancora contrattualizzate. CDS Medical, dopo la voltura dei titoli dalla Casa della Salute S.p.A., contestava la presunta discriminazione in suo danno nella distribuzione delle risorse e delle prestazioni più remunerative.

La società ricorrente, titolare di autorizzazione e accreditamento per la diagnostica per immagini presso tre strutture liguri, aveva invocato la illegittimità degli atti regionali che secondo CDS Medical avrebbero favorito in modo ingiustificato le strutture private già contrattualizzate per il SSR, escludendo in concreto i soggetti accreditati non ancora destinatari di contratto dalla quota cospicua delle risorse, nonché dall’accesso alle prestazioni economicamente più vantaggiose (TAC e risonanze magnetiche).

A sostegno della doglianza, CDS Medical aveva evidenziato la portata e il contesto emergenziale delle deliberazioni regionali volte al recupero delle prestazioni accumulate a causa della pandemia, sostenendo come la scelta operata da A.Li.Sa. non trovasse fondamento né nella disciplina regionale, né nei principi di concorrenza o parità di trattamento. Il ricorso era stato rigettato dal TAR Liguria con sentenza n. 677/2023, che aveva ritenuto infondate le doglianze, sostenendo la congruità e la ragionevolezza della ripartizione delle risorse (80% ai già contrattualizzati; 20% ai soli accreditati) sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo delle prestazioni. Il TAR aveva inoltre respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate da A.Li.Sa.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha affermato che la normativa nazionale (art. 26, co. 2 d.l. 73/2021 e art. 1, co. 277 l. 234/2021) non impone condizioni di parità assoluta tra strutture accreditate contrattualizzate e non; essa consente il coinvolgimento delle strutture non contrattualizzate ma non garantisce loro identica posizione rispetto ai soggetti storicamente già destinatari di contratti. Il Collegio ha rilevato che la differenziazione operata da A.Li.Sa., oltre a essere discrezionalmente giustificata dall’esigenza di affidare le prestazioni più complesse a strutture sottoposte ad un contesto di controlli, obblighi organizzativi e qualità più stringenti, trova riscontro anche nella proporzione tra il numero di strutture esistenti e la quota di finanziamento attribuita a ciascuna categoria, senza palesare sfavori ingiustificati per i newcomers.

Il Consiglio di Stato, respingendo le ulteriori critiche dell’appellante riguardanti l’efficacia della ripartizione e i profili di concorrenza, ha statuito la legittimità del criterio di ripartizione, in quanto coerente, ragionevole e rispondente alla discrezionalità tecnica ed amministrativa dell’Ente. La sentenza ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale di A.Li.Sa. e compensato le spese del giudizio d’appello.

Gli effetti della pronuncia si traducono nella conferma, sul piano economico e giuridico, dei criteri di distribuzione delle risorse straordinarie regionali secondo la disciplina impugnata, limitando l’accesso delle strutture accreditate non contrattualizzate alle prestazioni meno complesse e di minor valore.