Ministeri vincono sul decreto tariffe prodotti da tabacco
Pubblicato il: 8/1/2025
Gli avvocati Emiliano Bandarin Troi e Flavia Degli Agostini hanno assistito British American Tobacco Italia S.p.A. L’Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso in appello (n. 4241/2024) presentato da British American Tobacco Italia S.p.A. contro il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo all’annullamento del decreto del 7 marzo 2022 sulle tariffe per fabbricanti e importatori di prodotti da tabacco, pubblicato il 30 maggio 2022. La sentenza, depositata il 16 luglio 2025 (n. 6259/2025), fa seguito alla precedente sentenza del TAR Lazio n. 18791/2023, emessa in primo grado tra le medesime parti.
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di BAT Italia del decreto ministeriale che individua le tariffe, e le relative modalità di versamento, dovute dai produttori e importatori di tabacco per finanziare determinate attività amministrative previste dagli articoli 4, 6, 8 e 21 del d.lgs. 6/2016.
Tale decreto era previsto già dal 2016, con obbligo di adozione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del citato d.lgs., attuativo della direttiva 2014/40/UE.
BAT Italia contestava molteplici profili di illegittimità, tra cui il ritardo nell’adozione, la violazione del principio di irretroattività, e la prescrizione dei crediti conseguenti alle tariffe relative agli anni precedenti la pubblicazione.
Il TAR Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso: da un lato aveva respinto la censura di retroattività e la lesione del legittimo affidamento, ma dall’altro aveva rilevato l’illegittima quantificazione delle tariffe, ritenendo infatti che i costi da porre a carico degli operatori dovessero essere calcolati con riferimento ai costi effettivamente sostenuti negli anni di riferimento, e non a quelli verificatisi successivamente. Il TAR aveva inoltre escluso la natura tributaria delle tariffe. British American Tobacco Italia ha appellato la sentenza del TAR, censurando in particolare la parte che riteneva legittima l’applicazione delle tariffe alle annualità antecedenti al decreto del 2022, in quanto la determinazione temporale e il quantum avrebbero dovuto essere fissati solo per il futuro, senza valenza retroattiva. Sosteneva altresì la sussistenza della prescrizione quinquennale per i crediti inerenti alle tariffe riferite ad annualità pregresse.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza oggetto di commento, ha confermato l’impostazione del TAR sotto il profilo della decorrenza e dello spettro applicativo delle tariffe.
Il Collegio ha ribadito che il diritto all’applicazione delle tariffe, quale corrispettivo per i servizi amministrativi resi dall’Amministrazione, sorge direttamente dalla norma primaria (art. 30 d.lgs. 6/2016) e ricomprende anche le attività svolte nel periodo tra l’entrata in vigore del d.lgs. 6/2016 e l’adozione del decreto ministeriale. Il decreto successivo ha funzione meramente esecutiva e di quantificazione. La natura delle tariffe non è tributaria, ma corrispettiva, per cui la prescrizione quinquennale non si applica. Il ritardo nell’adozione del decreto, per quanto significativo, ha avvantaggiato gli operatori economici che non hanno dovuto corrispondere somme e interessi per diversi anni.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di BAT Italia e confermato l’applicabilità delle tariffe anche per gli anni precedenti l’adozione del decreto attuativo, compensando le spese in ragione della particolarità della causa.

