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Open Fiber ottiene accesso agli atti sui civici di prossimità da Consiglio di Stato


Pubblicato il: 8/1/2025

Gli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Vincenzo Fortunato, Gianpiero Succi e Alessandro Botto hanno rappresentato Open Fiber s.p.a.; Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo hanno assistito Fibercop s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6271/2025 del 17 luglio 2025 (RG 3272/2025 e 3273/2025), si è pronunciato su due ricorsi promossi da Fibercop s.p.a. contro Open Fiber s.p.a. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La decisione trae origine dalla richiesta di Open Fiber di ottenere l’accesso a documentazione detenuta da Infratel Italia S.p.A. relativa ai cosiddetti civici di prossimità nell’ambito della procedura di realizzazione delle reti a banda ultralarga del Piano Italia a 1 Giga, oggetto di finanziamento pubblico tramite PNRR.

L’oggetto della controversia riguarda la legittimità dei dinieghi di accesso opposti da Infratel alle istanze di Open Fiber. Quest’ultima, partecipante alla procedura insieme a Fibercop, aveva richiesto di accedere a documenti circa le ragioni per cui Fibercop non aveva presentato l’elenco dei civici di prossimità di sua pertinenza. L’accesso richiesto aveva ad oggetto sia comunicazioni e determinazioni adottate da Infratel e Fibercop, sia documentazione prodotta da altri operatori economici circa gli stessi civici. La materia si colloca nel quadro degli obblighi e delle facoltà introdotti dall’art. 20, comma 5-bis, del d.l. n. 19/2024, che consente ai beneficiari dei contributi pubblici di includere civici di prossimità nei piani convenzionali, purché dotati delle medesime caratteristiche di quelli originariamente previsti.

A monte della presente decisione si trovano due ricorsi promossi da Open Fiber al TAR Lazio (RG 11981/2024 e 12929/2025) contro i dinieghi di Infratel del 14 ottobre e 31 ottobre 2024; i ricorsi sono stati accolti con le sentenze n. 4902 e 4903/2025, ordinando a Infratel l’ostensione, previo oscuramento delle parti sensibili, dei documenti richiesti da Open Fiber. Le sentenze sono state impugnate in appello da Fibercop e da Infratel dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha proceduto alla riunione dei ricorsi, confermando la correttezza dell’impostazione del TAR. I giudici hanno riconosciuto la sussistenza di un interesse conoscitivo unitario in capo a Open Fiber, volto a verificare la legittimità delle opzioni di Fibercop sui civici di prossimità relativi ai lotti di interesse. Rigettate le eccezioni di genericità delle istanze e di carenza di legittimazione, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’accesso agli atti è funzionale al controllo, da parte del concorrente, dell’effettiva inclusione dei civici nei piani industriali opponenti, non potendo tale verifica essere negata da esigenze generiche di riservatezza commerciale.

Punto centrale della decisione è il bilanciamento tra l’interesse conoscitivo e la tutela del segreto industriale. Il Consiglio di Stato ha confermato che Infratel dovrà ostendere a Open Fiber esclusivamente gli estratti dei piani dai quali risulti l’inclusione dei civici, consentendo l’oscuramento di tutte le informazioni non strettamente funzionali a tale finalità, così da proteggere i segreti commerciali. La motivazione recepisce i principi giurisprudenziali sia nazionali che unionali in materia di diritto all’accesso e trasparenza amministrativa.

Con la sentenza in commento, gli appelli sono stati integralmente respinti, con conferma della decisione di primo grado e indicazione puntuale delle modalità di accesso e ostensione dei documenti. Le spese di lite sono state tra le parti compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni affrontate.