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Sicurtransport prevale sul diritto di accesso agli atti nella gara RAI


Pubblicato il: 8/1/2025

L’avvocato Massimiliano Brugnoletti ha rappresentato Sicurtransport S.p.A. L’avvocato Anna Romano ha assistito Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. L’avvocato Arturo Testa ha rappresentato Securpol S.p.A.

Si è concluso dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione Quinta, il contenzioso iscritto al n. 2605/2025 RG, instaurato da Securpol S.p.A. quale aggiudicataria del lotto 6 della gara indetta da Rai S.p.A. per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio. Il procedimento ha visto contrapposte anche Sicurtransport S.p.A., Ksm S.p.A., Pegaso Security S.p.A., oltre a diverse società non costituite in giudizio, ed aveva ad oggetto l’ordinanza del TAR Lazio (n. 5063/2025) che disponeva l’integrale esibizione della documentazione relativa alla posizione di Securpol S.p.A. nella gara.

La vicenda scaturisce dalla contestazione, da parte di Sicurtransport S.p.A., del provvedimento con cui la stazione appaltante aveva parzialmente accolto l’istanza di accesso all’offerta tecnica presentata da Securpol S.p.A. Sicurtransport sosteneva la necessità di accedere integralmente a tali documenti per tutelare adeguatamente i propri interessi nel contesto del contenzioso sull’aggiudicazione. Securpol, invece, deduceva la sussistenza di ragioni di riservatezza e la natura di segreto tecnico/commerciale per alcune parti dell’offerta, relative, fra l’altro, all’organizzazione dei servizi di vigilanza, alla reportistica e alla gestione delle anomalie operative.

Il TAR aveva accolto le ragioni di Sicurtransport, disponendo l’ostensione totale della documentazione richiesta. Securpol era quindi ricorsa al Consiglio di Stato, contestando sia la presunta omessa impugnazione del diniego parziale da parte della controinteressata sia la valutazione sulla non riconducibilità delle parti oscurate a reali segreti tecnici o commerciali, in favore invece di generiche esigenze giudiziali della controparte.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure di Securpol. In primo luogo, l’organo ha chiarito che il provvedimento parziale della stazione appaltante era stato comunque ritualmente impugnato da Sicurtransport, sebbene non richiamato nell’epigrafe o nelle conclusioni, in virtù del contenuto complessivo del ricorso. In secondo luogo, la Sezione ha ribadito che la pretesa segretezza deve essere specifica e non può consistere in mere affermazioni generiche vane a tutelare know how d’impresa. Coerentemente all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (C-686/2024), il bilanciamento tra esigenze difensive e tutela delle informazioni riservate richiede una individuazione precisa delle informazioni effettivamente segrete e strategiche, che nel caso di specie non è avvenuta. Non risultando comprovato l’effettivo carattere segreto né l’effettiva sussistenza di un vantaggio competitivo, il diritto di accesso di Sicurtransport ha prevalso.

La decisione definitiva del Consiglio di Stato ha così respinto l’appello di Securpol S.p.A., confermando integralmente quanto statuito dal giudice di primo grado. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti, stante la complessità delle questioni giuridiche affrontate. La conseguenza della pronuncia è la conferma dell’obbligo di ostensione integrale della documentazione di gara, consolidando un’interpretazione restrittiva della riservatezza nelle procedure pubbliche a favore della trasparenza e del diritto di difesa degli operatori concorrenti.