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Comune di Sezze confermata la risoluzione della concessione a Costruzioni Dondi


Pubblicato il: 8/1/2025

Gli avvocati Sebastiano Tonon e Fabio Gusso hanno assistito Costruzioni Dondi S.p.a.; l’avvocato Alberto Costantini ha rappresentato il Comune di Sezze; l’avvocato Alfredo Zaza d’Aulisio ha difeso Acqualatina S.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sui ricorsi riuniti n. 9390/2023 e n. 10145/2023, relativi alla complessa vicenda amministrativa tra Costruzioni Dondi S.p.a., il Comune di Sezze e Acqualatina S.p.a., concernente la gestione e la decadenza della concessione del servizio idrico integrato comunale. Le sentenze oggetto di appello sono la n. 609/2023 e la n. 375/2023, precedenti del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina.

Al centro della controversia vi era la gestione trentennale del servizio idrico, affidata nel 1993 dal Comune di Sezze a Costruzioni Dondi S.p.a.

L’accordo contemplava la distribuzione di acqua, il servizio fognario e la depurazione, con obblighi di manutenzione e corrispettivo da tariffa agli utenti. Il rapporto è progressivamente degenerato a causa di contestazioni reciproche, morosità della concessionaria nei confronti di Acqualatina – fornitore all’ingrosso dell’acqua – e gravi inadempimenti contestati alla Dondi dal Comune, sfociati nella risoluzione e decadenza dalla concessione formalizzata con determinazione dirigenziale n. 20 del 30 luglio 2014.

Già nel 2011 il Comune aveva tentato la risoluzione, annullata però per incompetenza del Consiglio comunale rispetto al dirigente. Dopo nuovi fatti e dopo che Dondi aveva accumulato debiti verso Acqualatina, il Comune ha agito con una diffida e quindi con la formale decadenza.

In parallelo, fu emanata l’ordinanza sindacale n. 67/2014 per ripristinare la fornitura dell’acqua e regolamentare la riconsegna delle infrastrutture; provvedimento poi impugnato da Dondi dinanzi al TAR che ne ha riconosciuto l’illegittimità parziale, con successivo appello del Comune. Il TAR, invece, con altra sentenza, aveva respinto il ricorso di Dondi avverso la decadenza, generando il secondo giudizio di appello.

Sul piano processuale, la vicenda è stata segnata da molteplici giudizi ordinari e arbitrati (alcuni annullati per nullità della clausola compromissoria), ricorsi risarcitori in corso e contestazioni pendenti relativa agli impianti idrici e ai rapporti tariffari tra le parti.

A livello giuridico, la decisione ha ruotato attorno ad alcuni elementi centrali: la sussistenza e la gravità degli inadempimenti di Dondi, ritenuti dal Collegio provati e integranti grave mala gestio; la potestà del Comune di agire anche a fronte di meccanismi procedurali nella convenzione risultati ineffettivi (commissione consultiva e arbitrato); e la mancata prova, da parte della concessionaria, di cause non imputabili a sé per le inadempienze rilevate. Rilevante anche la posizione secondo cui il rapporto debitorio verso Acqualatina configurava una seria turbativa al pubblico servizio, giustificando l’intervento del Comune.

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli: quello del Comune contro l’annullamento dell’ordinanza, ritenendo infondate le doglianze circa l’improcedibilità e la sussistenza dei presupposti per l’uso dell’ordinanza contingibile e urgente; e quello di Dondi contro la dichiarata decadenza, confermando la valutazione della gravità e continuità degli inadempimenti. Sono state compensate integralmente le spese tra tutte le parti in causa. Sotto il profilo economico e giuridico, il rapporto concessorio è confermato sciolto, con obbligo di restituzione delle infrastrutture e l’autorizzazione per il Comune a escutere la fideiussione prestata, fermi restando eventuali ulteriori giudizi risarcitori o indennitari ancora pendenti nelle altre giurisdizioni.