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MEA rafforza l’aggiudicazione nella gara rifiuti a Stalettì


Pubblicato il: 8/2/2025

L’avvocato Francesco Follieri ha rappresentato M.E.A. – Manna Ecologia Ambiente s.r.l.; l’avvocato Francesco Izzo ha rappresentato Ecoservizi s.r.l.

Con la sentenza n. 6294/2025, pubblicata il 17 luglio 2025, il Consiglio di Stato – Sezione Quarta – ha esaminato il ricorso (RG n. 1018/2025) promosso da Ecoserizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Stalettì e nei confronti di M.E.A. – Manna Ecologia Ambiente s.r.l., relativo alla procedura di gara CIG 9702925303 per l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi correlati.

L’oggetto centrale della controversia riguarda l’esclusione della società Ecoserizi dalla gara, avvenuta per un errore materiale nella fase di caricamento dei documenti telematici: nella busta tecnica era stata inserita la documentazione amministrativa. Nonostante l’istanza di riesame, la commissione aveva confermato l’esclusione e il Comune aveva quindi disposto l’aggiudicazione della gara a favore di MEA s.r.l. Ecoserizi impugnava tali atti dinanzi al TAR Calabria, lamentando vizi nella composizione della commissione e nel procedimento di gara, chiedendo anche l’annullamento dell’aggiudicazione. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 15/2025.

In sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato, Ecoserizi ha contestato la legittimità della sostituzione dell’impresa ausiliaria da parte di MEA nel caso in cui quest’ultima fosse consapevole della carenza dei requisiti in capo all’ausiliaria; inoltre, ha riproposto le censure sull’omesso soccorso istruttorio e sulle modalità tecniche che avrebbero impedito il deposito corretto dell’offerta tecnica. MEA si è costituita in giudizio, eccependo l’infondatezza delle ragioni di Ecoserizi e la legittimità dei propri comportamenti.

Già nel primo grado di giudizio, il TAR aveva escluso la sussistenza dei vizi dedotti da Ecoserizi: la composizione della commissione non influiva sulla causa dell’esclusione; il soccorso istruttorio, vietato ex art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, non poteva essere attivato per carenze relative all’offerta tecnica, tanto più in caso di totale assenza della stessa; la sostituzione dell’impresa ausiliaria da parte dell’aggiudicataria MEA era stata ritenuta ammissibile, non risultando profili di colpevolezza rilevanti.

Il Consiglio di Stato, esaminando i motivi di appello, ha confermato la correttezza della sentenza impugnata. Riguardo alla sostituzione dell’ausiliaria, si è ritenuto che la disciplina dell’avvalimento lascia ampio margine all’operatore economico per sostituire il soggetto privo dei requisiti, senza limiti legati alla consapevolezza dell’operatore circa la situazione dell’ausiliaria. Sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, la decisione ha ribadito che la normativa esclude simili interventi per carenze relative all’offerta tecnica, e che il principio di autoresponsabilità grava sull’offerente quanto alle forme di presentazione telematica.

Concludendo, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello principale di Ecoserizi, dichiarando l’improcedibilità dell’appello incidentale di MEA e condannando Ecoserizi al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 5.000 euro oltre accessori di legge.