Smurfit Kappa resta “leader” dell’intesa sul cartone ondulato: il Consiglio di Stato respinge la revocazione
Pubblicato il: 8/5/2025
L’Avvocato Matteo Beretta, insieme agli Avvocati Mario Siragusa e Marco Zotta, ha assistito Smurfit Kappa Italia S.p.A.; l’Avvocato Damiano Lipani, con gli Avvocati Francesca Sbrana e Jacopo Polinari, ha rappresentato l’Associazione CIS; l’Avvocato Emilio De Giorgi ha difeso DS Smith Holding Italia S.p.A. e DS Smith Packaging Italia S.p.A.; l’Avvocato Simone Gambuto ha rappresentato A. Loacker S.p.A./AG e Zignago Vetro S.p.A. intervenute ad opponendum.
Con sentenza n. 6298/2025, pubblicata il 17 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha definitivamente respinto il ricorso per revocazione proposto da Smurfit Kappa Italia S.p.A. avverso la sentenza n. 1159/2023, confermando la legittimità dell’aggravante per “leadership” nell’intesa anticoncorrenziale accertata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019, relativo al procedimento I805.
La società ricorrente aveva chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che, pur riducendo la sanzione pecuniaria, aveva confermato l’accertamento della sua posizione di rilievo nell’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dei fogli in cartone ondulato. In particolare, Smurfit Kappa contestava l’attribuzione del ruolo di “ringleader”, sostenendo che l’Autorità avesse fondato tale qualifica su elementi probatori insufficienti e contraddittori, in particolare su dichiarazioni di un leniency applicant (indicato come “A”) non supportate da adeguati riscontri.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze, chiarendo che l’aggravante prevista dal punto 21 delle Linee Guida Sanzioni dell’AGCM non richiede un ruolo esclusivo o assoluto nella promozione dell’intesa, ma è sufficiente un apporto differenziato e significativo, anche solo in termini di organizzazione o induzione alla partecipazione. In tal senso, è stato ritenuto legittimo l’accertamento dell’Autorità secondo cui Smurfit Kappa ha svolto un ruolo attivo sia nella promozione dell’intesa, inducendo altri operatori a parteciparvi, sia nell’organizzazione delle riunioni regionali, come dimostrato da documentazione e-mail e fatture per la prenotazione di sale riunioni.
Il Collegio ha inoltre sottolineato che le dichiarazioni del leniency applicant A erano dettagliate, coerenti e confermate da riscontri documentali, e che non vi erano elementi per dubitare della loro attendibilità. È stato altresì escluso che vi fosse contraddittorietà con le dichiarazioni di altri leniency applicant, ritenute semmai neutre o confermative. La Corte ha anche respinto l’argomento secondo cui la limitata estensione territoriale delle riunioni organizzate da Smurfit Kappa (solo nel Veneto) potesse escludere l’aggravante, rilevando che la norma non richiede un ruolo nazionale ma solo un contributo significativo all’intesa.
Infine, è stata esclusa ogni disparità di trattamento rispetto ad altri operatori, in quanto l’applicazione dell’aggravante è stata fondata su elementi specifici e differenziati, analogamente a quanto avvenuto per DS Smith.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto la parte rescissoria del ricorso per revocazione, confermando la qualifica di “leader” attribuita a Smurfit Kappa nell’intesa anticoncorrenziale e disponendo la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della complessità della vicenda.

